IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista  la  legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni,
concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori
di cose per conto terzi, la  disciplina  degli  autotrasportatori  di
cose  e  l'istituzione  di  un  sistema  di  tariffe a forcella per i
trasporti di merci su strada;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  9  gennaio  1978,
concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge
sopracitata;
  Visto  il decreto 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle
tariffe per i trasporti  di  merci  su  strada  per  conto  di  terzi
eseguiti sul territorio nazionale;
  Visto  il  decreto  7  dicembre  1983  con  cui  e' stato approvato
l'adeguamento delle tariffe nella misura del 12 per cento;
  Visto il decreto 22  febbraio  1985  con  cui  e'  stato  approvato
l'adeguamento delle tariffe nella misura del 9 per cento;
  Visto  il  decreto  11  marzo  1986  con  cui  e'  stato  approvato
l'adeguamento delle tariffe nella misura del 7,5 per cento;
  Visto il  decreto  23  aprile  1987  con  cui  e'  stato  approvato
l'adeguamento delle tariffe nella misura del 10 per cento;
  Visto  il  decreto  28  ottobre  1988  con  cui  e' stato approvato
l'adeguamento delle tariffe  obbligatorie  nella  misura  del  7  per
cento;
  Visto  il  decreto  28  giugno  1989  con  cui  e'  stato approvato
l'adeguamento delle tariffe  obbligatorie  nella  misura  del  7  per
cento;
  Visto   il  decreto  9  marzo  1990  con  cui  e'  stato  approvato
l'adeguamento delle tariffe  obbligatorie  nella  misura  del  6  per
cento;
  Visto il decreto 28 ottobre 1988, da ultimo prorogato con decreto 9
marzo  1990,  recante modificazioni alle disposizioni generali e alle
condizioni di applicazione  contenute  nel  decreto  ministeriale  18
novembre  1982  in materia di tariffe obbligatorie per i trasporti di
merci su strada per conto di terzi eseguiti nel territorio nazionale,
concernente  anche  disposizioni  in  materia  di  sconti   tariffari
relativamente ai contratti particolari;
  Espletate  le  procedure  di  cui  all'art. 53 della legge 6 giugno
1974, n. 298, al termine della quale il Comitato centrale per  l'Albo
degli  autotrasportatori  ha sottoposto al Ministro dei trasporti una
nuova proposta di adeguamento tariffario conforme  alle  osservazioni
formulate   dal   Ministro   medesimo   relativamente  alla  proposta
inizialmente avanzata dal  suddetto  Comitato  centrale,  nonche'  la
contestazione  proposta  di conferma del regime e dei valori previsti
nell'art. 3 del decreto ministeriale  9  marzo  1990  in  materia  di
sconti;
  Tenuto  conto  altresi' di quanto contenuto nell'accordo firmato in
data 18 novembre 1991 tra le rappresentanze dell'utenza  industriale,
Confindustria  e Asap, e le rappresentanze dei vettori professionali,
Anita, Ancst/Lega, Fai, Fita, Fiap e Federlavoro, accordo secondo cui
e' previsto anche che successivi incrementi tariffari potranno essere
definiti  subordinatamente  a  conclusione di accordi tra le parti su
specifiche  tematiche,  quali  la  continuita'  nell'affidamento   di
traffico,  il  volume  di fatturato, il bilanciamento di traffico, il
pacchetto di servizio, la cumulabilita' degli sconti, in vista  anche
dell'impegno  delle  parti  medesime a concordare un'azione congiunta
per favorire opportune modifiche al titolo III legge 6  giugno  1974,
n.  298,  in  senso  non  dirigistico  al  fine  di  rendere le norme
compatibili con i principi comunitari;
  Ritenuta la  necessita'  di  provvedere  ad  un  adeguamento  delle
tariffe  in vigore e alla conferma del regime di sconti gia' previsto
dal decreto ministeriale 9 marzo 1990;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  approvato  l'adeguamento  delle   tariffe   di   cui   alle
disposizioni  generali  e  condizioni  di applicazione, approvato con
decreto ministeriale 8 novembre 1982 nella misura del 7,50 per  cento
rispetto alle tariffe in vigore.
  2. Tale adeguamento e' riferito:
   ai  livelli  di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicate
posizioni;
   alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi  al
primo  di  cui  al  prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle
disposizioni medesime;
   alle tasse di sosta del veicolo  di  cui  all'art.  5  e  relativa
tabella A delle richiamate disposizioni.