IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, la disciplina degli autotrasportatori di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopracitata; Visto il decreto 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale; Visto il decreto 7 dicembre 1983 con cui e' stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 12 per cento; Visto il decreto 22 febbraio 1985 con cui e' stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 9 per cento; Visto il decreto 11 marzo 1986 con cui e' stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 7,5 per cento; Visto il decreto 23 aprile 1987 con cui e' stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 10 per cento; Visto il decreto 28 ottobre 1988 con cui e' stato approvato l'adeguamento delle tariffe obbligatorie nella misura del 7 per cento; Visto il decreto 28 giugno 1989 con cui e' stato approvato l'adeguamento delle tariffe obbligatorie nella misura del 7 per cento; Visto il decreto 9 marzo 1990 con cui e' stato approvato l'adeguamento delle tariffe obbligatorie nella misura del 6 per cento; Visto il decreto 28 ottobre 1988, da ultimo prorogato con decreto 9 marzo 1990, recante modificazioni alle disposizioni generali e alle condizioni di applicazione contenute nel decreto ministeriale 18 novembre 1982 in materia di tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti nel territorio nazionale, concernente anche disposizioni in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari; Espletate le procedure di cui all'art. 53 della legge 6 giugno 1974, n. 298, al termine della quale il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori ha sottoposto al Ministro dei trasporti una nuova proposta di adeguamento tariffario conforme alle osservazioni formulate dal Ministro medesimo relativamente alla proposta inizialmente avanzata dal suddetto Comitato centrale, nonche' la contestazione proposta di conferma del regime e dei valori previsti nell'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990 in materia di sconti; Tenuto conto altresi' di quanto contenuto nell'accordo firmato in data 18 novembre 1991 tra le rappresentanze dell'utenza industriale, Confindustria e Asap, e le rappresentanze dei vettori professionali, Anita, Ancst/Lega, Fai, Fita, Fiap e Federlavoro, accordo secondo cui e' previsto anche che successivi incrementi tariffari potranno essere definiti subordinatamente a conclusione di accordi tra le parti su specifiche tematiche, quali la continuita' nell'affidamento di traffico, il volume di fatturato, il bilanciamento di traffico, il pacchetto di servizio, la cumulabilita' degli sconti, in vista anche dell'impegno delle parti medesime a concordare un'azione congiunta per favorire opportune modifiche al titolo III legge 6 giugno 1974, n. 298, in senso non dirigistico al fine di rendere le norme compatibili con i principi comunitari; Ritenuta la necessita' di provvedere ad un adeguamento delle tariffe in vigore e alla conferma del regime di sconti gia' previsto dal decreto ministeriale 9 marzo 1990; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato l'adeguamento delle tariffe di cui alle disposizioni generali e condizioni di applicazione, approvato con decreto ministeriale 8 novembre 1982 nella misura del 7,50 per cento rispetto alle tariffe in vigore. 2. Tale adeguamento e' riferito: ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicate posizioni; alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime; alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5 e relativa tabella A delle richiamate disposizioni.