IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  927  del  24
novembre 1981 ed in particolare l'art. 6, ultimo comma;
  Viste  le  istanze presentate in data 10 gennaio 1991 dall'istituto
di  ricerche  e  collaudi  "M.   Masini"   S.r.l.,   codice   fiscale
00862210150,  con  laboratori ed uffici in Rho (Milano), via Moscova,
11, e sede legale in Milano, via S. Eufemia, 2,  intese  ad  ottenere
l'autorizzazione  di  cui all'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 927/81;
  Ritenuto che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto  del
Presidente   della   Repubblica  n.  927/81  riguarda  esclusivamente
l'idoneita' del laboratorio all'applicazione delle buone pratiche  di
laboratorio  nell'effettuazione dei saggi previsti dagli allegati I e
II  del  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  e   non
interferisce con l'applicazione di altre normative esistenti;
  Visti gli esiti della ispezione condotta in data 15 maggio 1991;
  Sentito  il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva
di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  gia'
menzionato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'istituto  di  ricerche  e  collaudi  "M.  Masini"  S.r.l., codice
fiscale 00862210150, con laboratori ed uffici in  Rho  (Milano),  via
Moscova,  11,  e  sede  legale  in  Milano,  via  S.  Eufemia,  2, e'
autorizzato ad eseguire in conformita' ai principi di buone  pratiche
di  laboratorio le prove, contenute negli allegati I e II del decreto
del Presidente della Repubblica n. 927/81 gia' citato nelle premesse,
in appresso specificate:
  Prove chimico-fisiche:
   composizione percentuale (C, H, N, O, P, S, alogeni, metalli);
   caratterizzazioni spettrali (IR, MS, UV);
   punto di fusione - intervallo di fusione;
   punto di ebollizione - intervallo di ebollizione;
   densita' relativa;
   tensione di vapore;
   tensione superficiale;
   solubilita' in acqua;
   coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua;
   punto di infiammabilita';
   infiammabilita' per i solidi.
  Il Ministero della Sanita' potra' provvedere ad  eseguire  altresi'
controlli  e verifiche degli studi effettuati secondo quanto previsto
dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trasmessi.
 
          Nota alle premesse:
            -  Il  D.P.R. n. 927/1981 concernente: "Recepimento della
          direttiva del Consiglio delle Comunita' europee  n.  79/831
          del  18  settembre  1979,  recante  la sesta modifica della
          direttiva n.  67/548/CEE,  relativa  alla  classificazione,
          imballaggio  ed  alla  etichettatura  delle  sostanze e dei
          preparati pericolosi", e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 50 del 20 febbraio 1982. Si trascrive il testo
          del relativo art. 6:
             "Art.  6.  -  Per  la  notifica  di cui all'ultimo comma
          dell'art. 2 della  legge  29  maggio  1974,  n.  256,  come
          modificato  dal presente decreto, si intendono gli atti con
          i quali il fabbricante o qualsiasi altra persona  stabilita
          nella  Comunita',  che  immette sul mercato una sostanza in
          quanto tale  o  in  quanto  incorporata  in  un  preparato,
          fornisce    all'autorita'    competente   le   informazioni
          richieste.  Per  immissione  sul  mercato  si  intende   la
          consegna  e la messa a disposizione a terzi. L'importazione
          nel territorio doganale nazionale e' considerata, ai  sensi
          del presente decreto, come una immissione sul mercato.
             A  tal  fine  ogni  fabbricante  o  importatore  di  una
          sostanza prodotta  o  importata  nel  territorio  nazionale
          salvo  quanto  previsto  al  successivo  art. 8 e' tenuto a
          presentare, entro e non oltre quarantacinque  giorni  prima
          della  immissione  della sostanza medesima sul mercato, una
          notifica comprendente:
              un fascicolo tecnico che fornisca  tutti  gli  elementi
          necessari  per  valutare  i rischi prevedibili, immediati o
          differiti, che la sostanza puo' presentare per l'uomo e per
          l'ambiente, e che contenga  almeno  le  informazioni  ed  i
          risultati  degli  studi  di cui all'allegato I del presente
          decreto compresa  la  descrizione  dettagliata  e  completa
          degli  studi  effettuati,  nonche'  dei metodi utilizzati o
          l'indicazione dei loro riferimenti bibliografici;
              una dichiarazione riguardante gli effetti  negativi  in
          funzione dei diversi impieghi previsti;
              la proposta di classificazione e di etichettatura della
          sostanza conformemente alla legge 29 maggio 1974, n. 256;
              proposte  di raccomandazioni relative alla sicurezza di
          impiego della sostanza.
             Qualora si tratti di una  sostanza  che  e'  gia'  stata
          notificata,  il  Ministero della sanita' puo' accettare che
          il notificante di tale  sostanza  faccia  riferimento,  per
          quanto  riguarda  il  fascicolo tecnico, ai risultati degli
          studi effettuati da uno o piu' dei notificanti  precedenti,
          con l'accordo scritto di questo o di questi ultimi.
             Nel   caso   in   cui  una  sostanza  e'  gia'  iscritta
          nell'allegato I di cui al decreto ministeriale 17  dicembre
          1977  e  successive  modifiche,  il notificante puo' fare a
          meno della  dichiarazione  sugli  effetti  negativi,  della
          proposta   di   classificazione   e   delle   proposte   di
          raccomandazione relative  alla  sicurezza  di  impiego.  Il
          notificante   e'   inoltre   dispensato   dal   fornire  le
          informazioni   prescritte   per   il   fascicolo    tecnico
          dall'allegato  I del presente decreto, eccettuati i punti 1
          e   2  di  detto  allegato  quando  la  sostanza  e'  stata
          notificata per la prima volta da almeno dieci anni.
             Il notificante di una sostanza gia' notificata e' tenuto
          ad informare il Ministero della sanita':
              dei  mutamenti   dei   quantitativi   annuali   o   dei
          quantitativi  cumulati,  che  egli  ha immesso sul mercato,
          secondo la gamma di tonnellaggio fissata all'allegato I del
          presente decreto, punto 2.2.1;
              delle nuove conoscenze circa gli effetti della sostanza
          sull'uomo e/o sull'ambiente di  cui  il  notificante  possa
          ragionevolmente essere a conoscenza;
              dei nuovi usi per i quali la sostanza viene immessa sul
          mercato,  ai  sensi dell'allegato I citato, punto 2.1.2, di
          cui  il  notificante   possa   ragionevolmente   essere   a
          conoscenza;
              di  ogni  modifica  delle  proprieta' risultanti da una
          modifica  della  composizione   della   sostanza   di   cui
          all'allegato I del presente decreto, punto 1.3.
             Il  notificante  e'  altresi'  tenuto  ad  informare  il
          Ministero della  sanita'  circa  i  risultati  degli  studi
          effettuati  in  conformita'  all'allegato  II  del presente
          decreto. Le prove di cui agli allegati I e II del  presente
          decreto   sono   effettute   presso   laboratori   all'uopo
          autorizzati dal Ministero della sanita'".
          Nota all'art. 1:
            - Il D.M. 26 giugno 1986 concernente:  "Applicazione  dei
          principi  di  buone  pratiche di laboratorio sulle sostanze
          chimiche e criteri per  il  rilascio  delle  autorizzazioni
          previste  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
          927/1981, art.  6"  e'  stato  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  198 del 27 agosto
          1986.