IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il regolamento CEE n. 2392/89 del  Consiglio  del  24  luglio
1989  che  stabilisce  le  norme  generali  per  la designazione e la
presentazione dei vini e dei mosti di uve;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  3201/90   recante   modalita'   di
applicazione  per  la  designazione e la presentazione dei vini e dei
mosti di uve;
  Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme  per  la
designazione  e  presentazione  dei  vini  da  tavola con indicazione
geografica;
  Visto  il  proprio  decreto  2  novembre  1978   contenente   norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti
l'uso  di  riferimenti  aggiuntivi  per  la  designazione dei vini da
tavola con indicazione geografica;
  Visto  il  proprio  decreto  9  dicembre  1983   contenente   norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto  il  proprio  decreto  6  agosto  1991,  contenente norme per
l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e rela-
tive menzioni aggiuntive  per  i  vini  da  tavola  prodotti  da  uve
provenienti dalla vendemmia 1991;
  Viste  le richieste intese ad integrare la possibilita' di utilizzo
di alcune indicazioni geografiche, nonche' dei riferimenti al nome di
vitigni e/o menzioni aggiuntive per  talune  indicazioni  geografiche
pervenute da produttori di varie regioni e province autonome;
  Visti  gli  elementi  documentali  acquisiti  successivamente  alla
emanazione del citato decreto ministeriale 6  agosto  1991  intesi  a
rappresentare le predette esigenze integrative;
  Considerate  valide  le motivazioni addotte a sostegno delle citate
richieste;
  Ritenuto di conseguenza che sussista la necessita' di integrare  le
autorizzazioni  provvisorie  di cui al decreto ministeriale predetto,
sempre limitatamente al prodotto della vendemmia 1991 e nel  rispetto
delle norme di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1977, art. 17,
nonche' al decreto ministeriale 2 novembre 1978, art. 3;
  Ritenuto  altresi'  di  dover  approvare  la  rettifica  al decreto
ministeriale 6 agosto 1991, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
193  del  19  agosto  1991,  relativamente  ai  vini  ad  indicazione
geografica della regione Calabria "Val d'Amato" e "Val di Neto";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ad integrazione delle indicazioni geografiche consentite  ai  sensi
del  decreto  ministeriale  6  agosto 1991, e' autorizzato l'utilizzo
delle indicazioni  geografiche  e  relativi  riferimenti  o  menzioni
aggiuntive  riportate  nell'annesso elenco che forma parte integrante
del presente decreto, per la designazione e  commercializzazione  dei
vini da tavola.