IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve; Visto il regolamento CEE n. 3201/90 recante modalita' di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve; Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977; Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 6 agosto 1991, contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e rela- tive menzioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1991; Viste le richieste intese ad integrare la possibilita' di utilizzo di alcune indicazioni geografiche, nonche' dei riferimenti al nome di vitigni e/o menzioni aggiuntive per talune indicazioni geografiche pervenute da produttori di varie regioni e province autonome; Visti gli elementi documentali acquisiti successivamente alla emanazione del citato decreto ministeriale 6 agosto 1991 intesi a rappresentare le predette esigenze integrative; Considerate valide le motivazioni addotte a sostegno delle citate richieste; Ritenuto di conseguenza che sussista la necessita' di integrare le autorizzazioni provvisorie di cui al decreto ministeriale predetto, sempre limitatamente al prodotto della vendemmia 1991 e nel rispetto delle norme di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1977, art. 17, nonche' al decreto ministeriale 2 novembre 1978, art. 3; Ritenuto altresi' di dover approvare la rettifica al decreto ministeriale 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1991, relativamente ai vini ad indicazione geografica della regione Calabria "Val d'Amato" e "Val di Neto"; Decreta: Art. 1. Ad integrazione delle indicazioni geografiche consentite ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 1991, e' autorizzato l'utilizzo delle indicazioni geografiche e relativi riferimenti o menzioni aggiuntive riportate nell'annesso elenco che forma parte integrante del presente decreto, per la designazione e commercializzazione dei vini da tavola.