IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Considerato che nei giorni 15 e 16 novembre 1991 violenti nubifragi
hanno investito  taluni  comuni  delle  province  di  Firenze,  Pisa,
Pistoia  e  Lucca  determinando  rotture di argini ed esondazioni con
allagamento di centri abitati;
  Vista la richiesta avanzata dal Presidente della regione Toscana di
una sospensione di termini scadenti per taluni adempimenti fiscali;
  Ravvisata la necessita' di disporre le  richieste  sospensioni  con
riferimento  ai  comuni  e  frazioni  di  comuni indicati nell'elenco
allegato alla presente ordinanza;
  Uditi i prefetti competenti;
  Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle finanze con
nota n. 16328 del 29 novembre 1991;
  Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri nella seduta del  15
novembre 1991;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art.  87  del  testo
unico  delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  le  societa'  in  nome
collettivo,  in  accomandita  semplice  ed  equiparate  e  le persone
fisiche che esercitano attivita' di impresa ai sensi dell'art. 51 del
menzionato testo unico con domicilio fiscale nei comuni dell'allegato
elenco ed esercitano la predetta attivita' nelle  localita'  indicate
nell'allegato  stesso,  hanno facolta' di non effettuare i versamenti
di  acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone   giuridiche,
dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale
sui redditi, relativi al periodo d'imposta in corso alla  data  della
presente ordinanza e di provvedere al pagamento dell'intero ammontare
dovuto  entro  il  termine  di  presentazione delle dichiarazioni dei
redditi relative allo stesso periodo.