IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme
sulla disciplina del commercio;
  Visto l'art.  59  del  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con
decreto  ministeriale  4  agosto  1988,  n.  375,  che  stabilisce le
modalita' di indicazione del prezzo  di  vendita  delle  merci  e  le
esenzioni dal relativo obbligo;
  Ravvisata  l'opportunita' di apportare modifiche ed integrazioni al
predetto art. 59, relativamente ai beni artistici e di  antiquariato,
ai prodotti di oreficeria ed alle pietre preziose;
  Sentite   le   organizzazioni   nazionali   del   commercio,  della
cooperazione e del turismo;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 30 maggio 1991;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
18934 del 2 agosto 1991);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  Dopo  il primo comma dell'art. 59 del decreto ministeriale 4 agosto
1988, n. 375, sono aggiunti i seguenti commi:
  " 1-bis. Per i soggetti che esercitano le attivita' di  vendita  al
pubblico  o  di esposizione al fine di commercio di opere di pittura,
di scultura, di grafica, di oggetti  di  antichita'  o  di  interesse
storico  o  archeologico,  l'obbligo  di  cui  al comma 1 puo' essere
assolto  mediante   apposizione   del   prezzo   di   vendita   sulla
documentazione  di  cui  all'art.  2,  primo  comma,  della  legge 20
novembre 1971, n. 1062.
   1-ter. L'indicazione del prezzo dei prodotti dell'industria  orafa
e delle pietre preziose esposti per la vendita, ai sensi del comma 1,
puo'   avvenire   mediante   apposizione   su   cartellini  collegati
dall'oggetto   e   posti   in   modo   non   visibile    dall'esterno
dell'esercizio".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 7 agosto 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO
Visto, il Guardasigili: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1991
  Registro n. 20 Industria, foglio n. 7
AVVERTENZA:
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al  solo  fine
di  facilitare  la  lettura  delle disposizioni di legge modificate o
alle quali e' operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art. 41 della legge n. 426/1971 e' il
          seguente:
             "Art. 41 (Regolamento di esecuzione). - Entro  sei  mesi
          dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per
          l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato  emanera'  il
          regolamento  di  esecuzione,  sentite   le   organizzazioni
          nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo.
             Il  regolamento  potra' prevedere per le infrazioni alle
          sue norme, sanzioni amministrative  da  lire  cinquemila  a
          lire cinquecentomila".
             -  Il  testo  dell'art.  59  del  D.M. n. 375/1988, come
          modificato dall'art. 1 del decreto qui  pubblicato,  e'  il
          seguente:
             "Art.  59  (Pubblicita'  dei  prezzi).  -  1.  Le  merci
          esposte, per la vendita al minuto, nelle vetrine esterne  o
          all'ingresso   del  locale,  o  nelle  immediate  adiacenze
          dell'esercizio, o  su  aree  pubbliche,  o  sui  banchi  di
          vendita,  ovunque collocati, debbono recare, in modo chiaro
          e ben visibile, l'indicazione del prezzo di vendita. Quando
          siano  esposti  insieme  piu'  esemplari  di  un   medesimo
          articolo  normalmente  venduto  ad unita', identici o dello
          stesso valore, e' sufficiente l'apposizione su di  essi  di
          un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.
             1-  bis.  Per  i soggetti che esercitano le attivita' di
          vendita al pubblico o di esposizione al fine  di  commercio
          di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di
          antichita' o di interesse storico o archeologico, l'obbligo
          di  cui al comma 1 puo' essere assolto mediante apposizione
          del prezzo di vendita sulla documentazione di cui  all'art.
          2, primo comma, della legge 20 novembre 1971, n. 1062.
             1-   ter.   L'indicazione   del   prezzo   dei  prodotti
          dell'industria orafa e delle pietre preziose esposti per la
          vendita, ai sensi  del  comma  1,  puo'  avvenire  mediante
          apposizione  su cartellini collegati all'oggetto e posti in
          modo non visibile dall'esterno dell'esercizio.
             2. Gli autoveicoli, i motoveicoli, le macchine, i  pezzi
          di ricambio per autoveicoli, per motoveicoli e macchine, il
          materiale  per  gli  impianti  elettrici  e  i materiali da
          costruzione non sono soggetti alla norma di cui al comma 1,
          purche' per l'adempimento  dell'obbligo  della  pubblicita'
          dei  prezzi  siano  messi  a  disposizione degli acquirenti
          cataloghi e listini della impresa fornitrice o di quella di
          vendita, con indicazioni atte ad  individuare  il  tipo  di
          merce e il corrispondente prezzo al pubblico.
             3. La norma di cui al comma 1 non si applica ai giornali
          e alle riviste.
             4. Negli esercizi e nei reparti di esercizio organizzati
          con  il  sistema  di  vendita del libero servizio l'obbligo
          dell'indicazione del prezzo di cui al comma 1 va  osservato
          in  ogni  caso  per  tutte  le  merci  comunque  esposte al
          pubblico.
             5.   Nell'esercizio   del  commercio  ambulante  di  cui
          all'art. 3 della legge e alla legge 19 maggio 1976, n. 398,
          l'obbligo previsto dal comma 1  del  presente  articolo  va
          osservato  soltanto nella vendita dei prodotti alimentari e
          dei prodotti di cui alla tabella IX, esposti sui banchi  di
          vendita.
             6.  Le  norme  del presente articolo sono applicabili ai
          libri  quando  essi  non  abbiano  il  prezzo  indicato  in
          copertina  o  in  un  catalogo  messo  a disposizione degli
          acquirenti".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Per il testo vigente dell'art. 59 del D.M. n. 375/1988
          si veda in nota alle premesse.
             - Il primo comma dell'art. 2 della  legge  n.  1062/1971
          (Norme  penali sulla contraffazione od alterazione di opere
          d'arte) prevede che: "Chiunque esercita una delle attivita'
          previste all'articolo 1 (vendita al pubblico o  esposizione
          a  fine  di  commercio di opere di pittura, di scultura, di
          grafica, di oggetti di antichita' o di interesse storico od
          archeologico,   n.d.r.)   deve   porre    a    disposizione
          dell'acquirente   gli   attestati   di  autenticita'  e  di
          provenienza delle opere e degli oggetti ivi  indicati,  che
          comunque si trovino nell'esercizio o nell'esposizione".