Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di  produzione  del  vino  a
denominazione  di  origine  controllata  "Colli  Albani", ha espresso
parere  favorevole  al  suo  accoglimento,  proponendo  -   ai   fini
dell'emanazione  del  decreto  Presidenziale  di  cui  all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n.  930  sopra  citato  -  il
testo  del disciplinare di produzione di cui trattasi modificato come
appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale  della  produzione  agricola  - Divisione VI, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino
        a denominazione di origine controllata "Colli Albani"
   Art. 1. - La denominazione di origine controllata  "Colli  Albani"
e'  riservata  al  vino  bianco  che  risponde  alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
   Art. 2. - Il vino a denominazione di  origine  controllata  "Colli
Albani"  deve  essere  ottenuto  dalle  uve  provenienti  dai vigneti
aventi, nell'ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso
indicata:
    Malvasia bianca di Candia, localmente nota come  Malvasia  rossa:
fino ad un massimo del 60%.
    Trebbiano   toscano,  Trebbiano  romagnolo,  Trebbiano  giallo  e
Trebbiano di Soave, da soli o congiuntamente: dal 25 al 50%;
    Malvasia del Lazio, localmente nota come Malvasia puntinata:  dal
5 al 45%.
   Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto vino anche le uve
delle varieta' di vitigni bianchi "raccomandati" o "autorizzati"  per
la  provincia di Roma presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%
del totale, con esclusione  delle  uve  dei  vitigni  delle  varieta'
Moscato.
   Art.  3.  - Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione
appresso indicata che comprende in tutto i  territori  amministrativi
comunali  di  Ariccia  ed Albano ed in parte quelli di Roma, Pomezia,
Castelgandolfo e Lanuvio.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    in prossimita' della riva est del lago di Albano, alla confluenza
dei confini comunali di Albano e Castelgandolfo (quota 519), la linea
di delimitazione segue il  confine  di  Castelgandolfo  in  direzione
nord-ovest  fino  ad  incrociare,  in localita' Montanaccio, la retta
passante per le quote 325  (localita'  Pascolato)  e  337  (localita'
Montanaccio);  scende  lungo tale retta ed il suo prolungamento, sino
alla sponda del lago e prosegue lungo  la  riva  verso  sud  fino  ad
incontrare   la   quota   293   all'altezza  del  centro  abitato  di
Castelgandolfo. Da quota 293 raggiunge in linea retta quota  426,  in
direzione  di  Castelgandolfo  che  attraversa  verso  sud-ovest  per
incontrare,  all'uscita, la strada che passa tra la villa Torlonia ed
il seminario dei Gesuiti Bernesi, prosegue lungo tale strada sino  ad
incontrare  la  via  Appia (strada statale n. 7) al km 23 + 250 e poi
sulla medesima in direzione nord-ovest incrocia il  confine  comunale
tra Castelgandolfo e Marino seguendolo, in direzione nord-ovest, sino
al  suo  incrocio  con  la  Nettunense (strada statale n. 207), lungo
questa via scende verso sud fino ad incontrare, in localita'  Pavona,
il  confine  di  Albano che segue in direzione ovest. Seguendo sempre
tale confine comunale raggiunge, presso la localita' Egidi, la strada
che conduce ad Albano; il  limite  prosegue  per  tale  strada  verso
ovest, fino ad incrociare la via che conduce al colle della Certosa e
lungo questa ed il suo proseguimento raggiunge il punto di confluenza
tra  il Fosso di S. Maria la Fornarola ed il Fosso di Paglian Casale,
da qui seguendo una linea retta in direzione nord raggiunge il  Fosso
dei  Preti  (500  mt.  prima che questi si congiunga verso est con il
confine  di  Marino)  segue  tale  fosso  verso  ovest  ed   il   suo
proseguimento, che prende il nome di Fosso di Casale Abbruciato, sino
a  raggiungere  la  linea  ferroviaria  Roma-Napoli  lungo  la  quale
discende verso sud, sino all'incrocio con la strada di Valle Caia che
segue sino al km 6,100 (localita' Casale Valle Caia); da qui seguendo
il sentiero in direzione sud raggiunge il Fosso  di  Valle  Caia  che
segue nella stessa direzione sino a quota 68 sul Fosso delle Vittorie
per  poi  raggiungere  il Fosso Pescarella a circa 500 mt. dal casale
omonimo, risale lungo il Fosso di Torre Bruno sino a  raggiungere  la
strada  ferrata  della linea Roma-Napoli, che discende verso sud sino
ad incrociare il confine della provincia di Latina. Prosegue per tale
confine, verso ovest, sino all'incrocio con la via di Anzio  a  quota
128  in prossimita' del km. 13. Segue la strada provinciale che dalla
Nettunense porta a Lanuvio e superata la quota 162 di circa  250  mt.
incrocia,  sul lato sinistro, la strada dei Vinciguerra, che percorre
per circa mt. 300 fino a raggiungere il Fosso  dell'Acqua  Chiara  ad
ovest   di   Valeri.  Discende  detto  fosso  fino  alla  briglia  di
Vimmercati, e percorrendo la strada  della  Collettara  raggiunge  la
strada consortile di Monte Giove Vecchio, che segue verso nord (circa
mt.  300)  e  poco  dopo  aver  superato  l'ingresso del Casale di S.
Giovanni, all'altezza della stradina di Giuseppe Urazi o Spadino, de-
via  verso  nord-ovest,  e  con  una   linea   retta   in   direzione
dell'elettrodotto  esistente,  si congiunge con la strada comunale di
Monte Giove Nuovo e quindi al confine comunale di Ariccia.
   Segue  verso  nord  il  confine  comunale  di  Ariccia   sino   ad
incrociare,  presso la sorgente del Pescaccio, il confine comunale di
Albano, prosegue lungo il medesimo in direzione nord  fino  alla  sua
confluenza con quello di Castelgandolfo (q. 519).
   Art.  4.  -  Le  condizioni  ambientali  e  di coltura dei vigneti
destinati  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata  "Colli  Albani"  devono essere quelle tradizionali della
zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al  vino  derivato  le
specifiche caratteristiche di qualita'.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima di uva ammessa per la produzione del vino "Colli
Albani" non deve essere superiore a q.li 165 per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, in rapporto alla effettiva superficie  coperta
dalla vite.
   A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra'  essere  riportata  attraverso una accurata cernita delle uve,
purche' la produzione non superi il 20% il limite medesimo.
   La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.
   Qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza non avra' diritto
alla denominazione di origine controllata.
   Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere  effettuate
nell'interno  della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3.
   Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare  al  vino  a
denominazione   di  origine  controllata  "Colli  Albani"  un  titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 10,00.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
leali  e  costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche.
   Art. 6. - Il vino a denominazione di  origine  controllata  "Colli
Albani"  all'atto  dell'immissione  al  consumo  deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
    colore: dal giallo paglierino al paglierino scarico;
    odore: vinoso e delicato;
    sapore: secco o abboccato  o  amabile  o  dolce,  caratteristico,
fruttato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 per cento;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle foreste di
modificare,  con  proprio  decreto,  i  limiti  sopra  indicati   per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
   Art.  7.  -  Il vino a denominazione di origine controllata "Colli
Albani" proveniente da uve che abbiano almeno un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di gradi 11 e che venga immesso  al  consumo
con  un  titolo  alcolometrico volumico totale minimo non inferiore a
11,5  per  cento,  puo'  portare  in  etichetta   la   qualificazione
"Superiore"  con  l'obbligo  di indicare l'annata di produzione delle
uve.
   La denominazione di origine controllata "Colli Albani" puo' essere
utilizzata per designare il vino "Spumante" ottenuto con mosti o vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel  presente
disciplinare  di  produzione  ed  a  condizione  che le operazioni di
elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello "Spumante"
siano effettuate in stabilimenti siti nell'ambito della provincia  di
Roma.
   La denominazione di origine controllata "Colli Albani" puo' essere
utilizzata  per designare il vino "Novello" ottenuto con mosti o vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel  presente
disciplinare di produzione a condizione che il vino sia imbottigliato
entro il 20 dicembre della annata di produzione delle uve.
   Art.  8.  -  Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1  e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare, ivi compresi gli  aggettivi  "extra",  "fine",
"scelto", "selezionato" e simili.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  purche'  non
aventi  significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in inganno
l'acquirente.
   E'  consentito  altresi',  l'uso  di  indicazioni  geografiche   e
toponomastiche  che  facciano  riferimento  a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone  e  localita',  comprese  nella  zona  delimitata  nel
precedente  art.  3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
   Il vino a denominazione  di  origine  controllata  "Colli  Albani"
Superiore  deve  essere  confezionato  in  contenitori  di  vetro con
chiusura a sughero e di capacita' non superiore a litri 1,500.
   Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti  contenenti   il   vino   a
denominazione  di  origine "Colli Albani" puo' figurare l'indicazione
dell'annata  di   produzione   delle   uve,   purche'   veritiera   e
documentabile.