IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visti  gli  articoli  1,  2,  3  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;
  Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.  1578,
convertito, con modificazioni, della legge 22 gennaio 1934, n. 36;
  Vista   la   delibera   adottata   dal  consiglio  di  facolta'  di
giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Salerno  nella  seduta
del  28  gennaio  1991,  con  la  quale  viene  istituito un corso di
preparazione all'esame di procuratore legale;
  Vista l'approvazione del programma del corso da parte del Consiglio
nazionale forense, con delibera del 20 luglio 1991;
  Considerato  che  il  corso  ha  indirizzo  teorico-pratico  ed  il
relativo  programma  e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3,
terzo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica  10  aprile
1990, n. 101;
  Considerato  che  la  durata  del  corso  e'  di  un  anno e per il
contenuto del programma puo' tener luogo ad un periodo  di  frequenza
dello studio di un professionista di pari durata;
  Fermo  restando  il  completamento della pratica forense secondo le
vigenti disposizioni di legge;
                              Decreta:
  E' riconosciuto il corso istituito dal  consiglio  di  facolta'  di
giurisprudenza  dell'Universita' degli studi di Salerno, nella seduta
del 28 gennaio 1991, ai fini della sostituzione  della  frequenza  di
uno studio professionale, per la durata di un anno, nell'ambito della
pratica forense.
   Roma, 25 novembre 1991
                                                Il Ministro: MARTELLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  degli  articoli  1,  2 e 3 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.   101/1990   (Regolamento
          relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di
          procuratore legale) e' il seguente:
             "Art.  1  (Modalita'  della  pratica).  -  1. La pratica
          forense  deve  essere  svolta  con  assiduita',  diligenza,
          dignita', lealta' e riservatezza.
             2.  Essa  si  svolge  principalmente  presso lo studio e
          sotto il controllo di un procuratore legale e  comporta  il
          compimento delle attivita' proprie della professione.
             3. La frequenza dello studio puo' essere sostituita, per
          un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno
          dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del regio
          decreto-legge  27  novembre  1933, n. 1578, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  22  gennaio  1934,  n.  36,  e
          disciplinati a norma dell'art. 2.
             4.   Costituisce  integrazione  della  pratica  forense,
          contestuale al suo normale svolgimento secondo le modalita'
          del presente articolo, la frequenza di scuole di formazione
          professionale istituite a norma dell'art. 3.
             Art. 2 (Corsi post-universitari). -  1.  I  corsi  post-
          universitari  di  cui  all'art. 1, comma 3, hanno indirizzo
          teorico-pratico ed  i  relativi  programmi  debbono  essere
          conformi a quanto stabilito nell'art. 3, comma 3.
             Art.   3   (Scuole  di  formazione).  -  1.  I  consigli
          dell'Ordine  possono   istituire   scuole   di   formazione
          professionale la cui frequenza, ai sensi dell'art. 1, comma
          4,  integra  la pratica forense. I consigli dell'ordine del
          distretto di corte di appello possono istituire,  d'intesa,
          scuole  di  formazione  unificate  per  tutti o parte degli
          ordini di ciascun distretto.
             2. I corsi delle scuole di cui al comma  1  sono  tenuti
          nell'ambito  di  un  biennio  e  debbono avere un indirizzo
          teorico-pratico,  comprendente  anche   lo   studio   della
          deontologia e della normativa sulla previdenza forense.
             3.  Il  programma dei corsi deve contemplare un adeguato
          numero di  esercitazioni  interdisciplinari,  su  tutte  le
          materie di esame indicate nell'art. 3 della legge 27 giugno
          1988,  n.  242,  condotte  da  professionisti esperti negli
          specifici settori operativi e consistenti anche nello  stu-
          dio,  l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e
          sotto la guida dei  docenti,  di  casi  pratici  di  natura
          civile,  penale  e  amministrativa.  Il programma dei corsi
          deve  essere  preventivamente   approvato   dal   Consiglio
          nazionale forense".
             -  Il  testo  dell'art.  18  del  regio decreto-legge n.
          1578/1933 (Ordinamento  delle  professioni  di  avvocato  e
          procuratore) e' il seguente:
             "Art.  18.  -  Nell'adempimento  della  pratica  di  cui
          all'articolo precedente, puo' tenere luogo della  frequenza
          dello   studio  di  un  procuratore,  per  un  periodo  non
          superiore ad un anno, la frequenza, per un  uguale  periodo
          di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un
          seminario o altro istituto costituito presso un'universita'
          della  Repubblica,  nei  quali  siano  effettuati  all'uopo
          speciali corsi, e che siano riconosciuti  con  decreto  del
          Ministro di grazia e giustizia.
             E'  equiparato  alla  pratica  il  servizio prestato per
          almeno due anni  dai  magistrati  dell'ordine  giudiziario,
          militare o amministrativo o dai vice pretori onorari, dagli
          avvocati  dello  Stato  e  del cessato ufficio legale delle
          Ferrovie dello  Stato,  dagli  aggiunti  di  procura  della
          stessa   Avvocatura   dello   Stato,  nonche'  il  servizio
          prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle  prefetture
          dai  funzionari  del  gruppo  A dell'Amministrazione civile
          dell'interno,  con  grado  non  inferiore   a   quello   di
          consigliere".