IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visti gli articoli 1, 2, 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101; Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, della legge 22 gennaio 1934, n. 36; Vista la delibera adottata dal consiglio di facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Salerno nella seduta del 28 gennaio 1991, con la quale viene istituito un corso di preparazione all'esame di procuratore legale; Vista l'approvazione del programma del corso da parte del Consiglio nazionale forense, con delibera del 20 luglio 1991; Considerato che il corso ha indirizzo teorico-pratico ed il relativo programma e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101; Considerato che la durata del corso e' di un anno e per il contenuto del programma puo' tener luogo ad un periodo di frequenza dello studio di un professionista di pari durata; Fermo restando il completamento della pratica forense secondo le vigenti disposizioni di legge; Decreta: E' riconosciuto il corso istituito dal consiglio di facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Salerno, nella seduta del 28 gennaio 1991, ai fini della sostituzione della frequenza di uno studio professionale, per la durata di un anno, nell'ambito della pratica forense. Roma, 25 novembre 1991 Il Ministro: MARTELLI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 101/1990 (Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale) e' il seguente: "Art. 1 (Modalita' della pratica). - 1. La pratica forense deve essere svolta con assiduita', diligenza, dignita', lealta' e riservatezza. 2. Essa si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale e comporta il compimento delle attivita' proprie della professione. 3. La frequenza dello studio puo' essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e disciplinati a norma dell'art. 2. 4. Costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo normale svolgimento secondo le modalita' del presente articolo, la frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma dell'art. 3. Art. 2 (Corsi post-universitari). - 1. I corsi post- universitari di cui all'art. 1, comma 3, hanno indirizzo teorico-pratico ed i relativi programmi debbono essere conformi a quanto stabilito nell'art. 3, comma 3. Art. 3 (Scuole di formazione). - 1. I consigli dell'Ordine possono istituire scuole di formazione professionale la cui frequenza, ai sensi dell'art. 1, comma 4, integra la pratica forense. I consigli dell'ordine del distretto di corte di appello possono istituire, d'intesa, scuole di formazione unificate per tutti o parte degli ordini di ciascun distretto. 2. I corsi delle scuole di cui al comma 1 sono tenuti nell'ambito di un biennio e debbono avere un indirizzo teorico-pratico, comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense. 3. Il programma dei corsi deve contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari, su tutte le materie di esame indicate nell'art. 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242, condotte da professionisti esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello stu- dio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale e amministrativa. Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio nazionale forense". - Il testo dell'art. 18 del regio decreto-legge n. 1578/1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) e' il seguente: "Art. 18. - Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente, puo' tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso un'universita' della Repubblica, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. E' equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni dai magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo o dai vice pretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonche' il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, con grado non inferiore a quello di consigliere".