LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Visto l'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con cui si dispone che la Consob adotti con proprio regolamento disposizioni concernenti l'albo e l'attivita' dei promotori di servizi finanziari; Visto il suddetto regolamento approvato con deliberazione della Commissione 2 luglio 1991, n. 5388; Considerato che alcune domande per l'iscrizione di diritto all'albo sono state presentate oltre il termine regolamentare del 31 ottobre 1991 e che cio' e' stato influenzato anche dal fatto che l'insediamento delle commissioni regionali e' avvenuto il 29 ottobre 1991; Considerato che le oggettive difficolta', registrate nell'iniziale funzionamento delle commissioni regionali, rendono problematica l'osservanza del termine del 5 gennaio 1992 per l'iscrizione all'albo di tutti gli aventi diritto ai sensi dell'art. 5, comma 8, lettera e), della legge n. 1/1991, ma che tale circostanza non puo' provocare l'interruzione dell'attivita' da questi ultimi esercitata; Considerato che le suddette iscrizioni di diritto, indipendentemente dal momento in cui avverranno, non devono creare disparita', per quanto concerne l'obbligo di versamento del diritto annuo, tra soggetti trattati dal legislatore in modo eguale; Ritenuta la necessita' di apportare le conseguenti modifiche alle disposizioni transitorie del predetto regolamento; Delibera: Il regolamento concernente l'albo e l'attivita' dei promotori di servizi finanziari, approvato con deliberazione 2 luglio 1991, n. 5388, e' modificato come segue: Nell'art. 19, comma 1, il termine "31 ottobre 1991" e' sostituito dal termine "30 novembre 1991". Nell'art. 19 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma 2- bis: "2- bis. Coloro che hanno presentato domanda d'iscrizione all'albo ai sensi del comma 1 e che sono in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 1, possono esercitare l'attivita' di promotore a favore di un solo intermediario autorizzato, con l'osservanza delle norme che la regolano, in attesa di essere iscritti all'albo". Nell'art. 19, comma 3, il termine "Entro il 15 gennaio 1992" e' sostituito dal termine "Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione", mentre il termine "Entro il 31 gennaio 1992" e' sostituito dall'espressione "Appena possibile". Nell'art. 21 e' aggiunto il seguente comma 3: "3. Gli iscritti all'albo ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento sono tenuti a versare entro il 31 marzo 1992 il diritto annuo, prescritto dall'art. 5, comma 8, lettera i), della legge, anche se l'iscrizione all'albo sia disposta nel corso del 1992". La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 dicembre 1991 Il presidente: PAZZI