LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Visto l'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con cui si dispone
che la Consob adotti con proprio regolamento disposizioni concernenti
l'albo e l'attivita' dei promotori di servizi finanziari;
  Visto il suddetto regolamento  approvato  con  deliberazione  della
Commissione 2 luglio 1991, n. 5388;
  Considerato che alcune domande per l'iscrizione di diritto all'albo
sono  state  presentate oltre il termine regolamentare del 31 ottobre
1991  e  che  cio'  e'  stato  influenzato  anche   dal   fatto   che
l'insediamento  delle commissioni regionali e' avvenuto il 29 ottobre
1991;
  Considerato che le oggettive difficolta', registrate  nell'iniziale
funzionamento   delle  commissioni  regionali,  rendono  problematica
l'osservanza del termine del 5 gennaio 1992 per l'iscrizione all'albo
di tutti gli aventi diritto ai sensi dell'art. 5,  comma  8,  lettera
e), della legge n. 1/1991, ma che tale circostanza non puo' provocare
l'interruzione dell'attivita' da questi ultimi esercitata;
  Considerato    che    le    suddette    iscrizioni    di   diritto,
indipendentemente dal momento in cui avverranno,  non  devono  creare
disparita',  per  quanto concerne l'obbligo di versamento del diritto
annuo, tra soggetti trattati dal legislatore in modo eguale;
  Ritenuta la necessita' di apportare le conseguenti  modifiche  alle
disposizioni transitorie del predetto regolamento;
                              Delibera:
  Il  regolamento  concernente  l'albo e l'attivita' dei promotori di
servizi finanziari, approvato con deliberazione  2  luglio  1991,  n.
5388, e' modificato come segue:
  Nell'art.  19,  comma 1, il termine "31 ottobre 1991" e' sostituito
dal termine "30 novembre 1991".
  Nell'art. 19 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma 2- bis:
  "2- bis. Coloro che hanno presentato domanda d'iscrizione  all'albo
ai  sensi del comma 1 e che sono in possesso dei requisiti prescritti
dal medesimo comma 1, possono esercitare l'attivita' di  promotore  a
favore  di  un solo intermediario autorizzato, con l'osservanza delle
norme che la regolano, in attesa di essere iscritti all'albo".
  Nell'art. 19, comma 3, il termine "Entro il  15  gennaio  1992"  e'
sostituito  dal  termine  "Entro  trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione di avvenuta iscrizione", mentre il termine "Entro il 31
gennaio 1992" e' sostituito dall'espressione "Appena possibile".
  Nell'art. 21 e' aggiunto il seguente comma 3:
  "3. Gli iscritti  all'albo  ai  sensi  dell'art.  19  del  presente
regolamento  sono  tenuti a versare entro il 31 marzo 1992 il diritto
annuo, prescritto dall'art. 5, comma  8,  lettera  i),  della  legge,
anche se l'iscrizione all'albo sia disposta nel corso del 1992".
  La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrera' in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 3 dicembre 1991
                                                 Il presidente: PAZZI