IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                 IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI
  Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991,  n.  266,  il
quale  prevede  che  saranno  stabilite  con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con  il  Ministro  per  gli  affari  sociali,  le
modalita'  di  attuazione  delle  norme  di  cui  ai  commi 1 e 2 del
medesimo articolo, concernenti la costituzione  di  "fondi  speciali"
presso  le  regioni  al  fine di istituire, per il tramite degli enti
locali, "centri di servizio" a disposizione delle  organizzazioni  di
volontariato,  da  queste  gestiti,  con  la funzione di sostenerne e
qualificarne l'attivita';
  Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;
  Visto il decreto legislativo  20  novembre  1990,  n.  356,  ed  in
particolare il titolo III;
  Considerata  l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un
unico "fondo speciale", cosi' da  assicurare  una  gestione  unitaria
delle somme disponibili;
  Considerata  l'opportunita' che gli istituendi "centri di servizio"
possano essere anche piu' d'uno in ogni regione,  in  relazione  alle
diversificate  esigenze  da  soddisfare ma che, allo stesso tempo, il
loro numero non sia superiore a tre per  accrescere  l'efficacia  dei
relativi interventi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Destinazione delle somme
  1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n.
356  del  1990,  e  le casse di risparmio ripartiscono annualmente le
somme di cui  all'art.  15  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,
destinandone:
    a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma
1,  costituito  presso  la  regione ove i predetti enti e casse hanno
sede legale;
    b) il restante 50% ad uno o piu'  altri  fondi  speciali,  scelti
liberamente dai suddetti enti e casse.
  2.  La  ripartizione  percentuale  delle  somme  di  cui  al  comma
precedente e' effettuata dagli  enti  in  sede  di  approvazione  del
bilancio preventivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356
del  1990 e, dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del
bilancio di  esercizio.  Entro  un  mese  dall'approvazione  di  tali
bilanci  gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui
al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle
singole regioni. Per gli enti il temine di un mese decorre dalla data
di approvazione del bilancio da parte del Ministero  del  tesoro.  Le
somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.
  3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente e' trasmessa
al  presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui
all'art. 12 della legge n. 266 del 1991  e  all'Associazione  fra  le
casse di risparmio italiane.