IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
  Visto l'art. 3, comma 3, della legge 23 marzo 1983,
n. 77, recante disposizioni per l'istituzione  e  la  disciplina  dei
fondi comuni d'investimento mobiliare;
  Visto il proprio provvedimento dell'8 luglio 1983, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 200 del 22 luglio 1983, con il quale e' stato
approvato il modello dei certificati rappresentativi delle quote  dei
fondi stessi;
  Visto  il proprio provvedimento del 6 agosto 1984, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 237 del 29 agosto 1984, con il quale sono state
apportate modifiche alle dimensioni dei modelli medesimi;
  Tenuto conto che il testo  del  regolamento  del  fondo  comune  e'
consegnato al sottoscrittore nell'ambito delle operazioni di ingresso
nel fondo;
  Avuto  presente  che  delle  modifiche successivamente apportate al
regolamento del fondo e' data notizia a mezzo stampa;
                              Dispone:
  1. A parziale modifica dei provvedimenti dell'8 luglio 1983 e del 6
agosto 1984 richiamati in epigrafe, i certificati rappresentativi  di
quote  di fondi comuni non devono contenere la riproduzione del testo
del regolamento del fondo di cui  agli  articoli  2  e  7,  comma  3,
lettera b), della legge 23 marzo 1983, n. 77.
  2.  Per  i  certificati  in  circolazione  alla  data  del presente
provvedimento, l'eliminazione delle norme regolamentari  su  di  essi
riportate  dovra' avvenire in occasione di operazioni di conversione,
frazionamento o raggruppamento.
  3. Il testo regolamentare eventualmente riprodotto sui  certificati
non ancora emessi andra' obliterato in occasione della loro emissione
con apposita sbarratura.
   Roma, 2 dicembre 1991
                                               Il Governatore: CIAMPI