IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  E
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che conferisce
forza di legge alle norme contenute nelle direttive  della  Comunita'
economica europea di cui all'elenco "A" allegato alla medesima legge;
  Visti i decreti 28 novembre 1987, n. 588 e 3 dicembre 1987, n. 598,
del  Ministro  per  il  coordinamento  delle politiche comunitarie di
attuazione delle  direttive  CEE,  numeri  79/113;  81/1051;  85/405;
84/533;  85/406;  84/534;  84/535;  85/407;  84/536;  85/408; 84/537;
85/409; 84/538;
  Vista l'istanza presentata in data 10 marzo 1989 con  la  quale  la
societa'  Modulo uno S.r.l., con sede legale in Torino, via Cuorgne',
21, ha chiesto di essere autorizzata a rilasciare  la  certificazione
CEE relativa ai prodotti di cui alle direttive sopra citate;
  Vista   la   documentazione   allegata   all'istanza  e  gli  esiti
dell'ispezione condotta in data 24 ottobre 1990;
  Considerato  che  il  richiedente  ha  dimostrato  di  possedere  i
requisiti previsti in allegato II alla direttiva CEE n. 84/532;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  La  societa'  Modulo  uno  S.r.l.,  con  sede legale in Torino, via
Cuorgne', 21, e' autorizzata al rilascio di certificazione CEE per  i
prodotti  di  cui  alle  direttive  in  premessa  e secondo le forme,
modalita' e procedure in esse stabilite.