IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  E
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che  conferisce
forza  di  legge alle norme contenute nelle direttive della Comunita'
economica europea di cui all'elenco "A" allegato alla medesima legge;
  Visti i decreti 28 novembre 1987, n. 586, n. 588, 3 dicembre  1987,
n.  598  e  9 dicembre 1987, n. 587 del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie di attuazione delle direttive CEE, numeri
79/113; 81/1051; 85/405;  84/533;  84/534;  85/406;  84/535;  85/407;
84/536; 85/408; 84/537; 85/409; 84/538; 84/529; 86/312; 84/528;
  Vista  l'istanza  presentata  in  data 8 marzo 1990 con la quale il
Registro italiano navale, con sede in Genova,  via  Corsica,  12,  ha
chiesto  di  essere  autorizzato  a  rilasciare la certificazione CEE
relativa ai prodotti di cui alle direttive sopra citate;
  Vista  la  documentazione  allegata   all'istanza   e   gli   esiti
dell'ispezione condotta in data 20 settembre 1990;
  Preso atto della convenzione stipulata dal Registro italiano navale
e l'Istituto di ricerca e collaudi M. Masini S.r.l. di Rho (Milano);
  Considerato  che  il  richiedente  ha  dimostrato  di  possedere  i
requisiti previsti in allegato II alla direttiva CEE n. 84/532;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  Il Registro italiano navale, con sede in Genova, via Corsica n. 12,
e' autorizzato al rilascio di certificazione CEE per  i  prodotti  di
cui alle direttive in premessa e secondo le forme, modalita' e proce-
dure in esse stabilite.