IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO IL MINISTRO DELLA SANITA' E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che conferisce forza di legge alle norme contenute nelle direttive della Comunita' economica europea di cui all'elenco "A" allegato alla medesima legge; Visti i decreti 28 novembre 1987, n. 586, n. 588, 3 dicembre 1987, n. 598 e 9 dicembre 1987, n. 587 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di attuazione delle direttive CEE, numeri 79/113; 81/1051; 85/405; 84/533; 84/534; 85/406; 84/535; 85/407; 84/536; 85/408; 84/537; 85/409; 84/538; 84/529; 86/312; 84/528; Vista l'istanza presentata in data 8 marzo 1990 con la quale il Registro italiano navale, con sede in Genova, via Corsica, 12, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare la certificazione CEE relativa ai prodotti di cui alle direttive sopra citate; Vista la documentazione allegata all'istanza e gli esiti dell'ispezione condotta in data 20 settembre 1990; Preso atto della convenzione stipulata dal Registro italiano navale e l'Istituto di ricerca e collaudi M. Masini S.r.l. di Rho (Milano); Considerato che il richiedente ha dimostrato di possedere i requisiti previsti in allegato II alla direttiva CEE n. 84/532; Decretano: Art. 1. Il Registro italiano navale, con sede in Genova, via Corsica n. 12, e' autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive in premessa e secondo le forme, modalita' e proce- dure in esse stabilite.