IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  E
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che  conferisce
forza  di  legge alle norme contenute nelle direttive della Comunita'
economica europea di cui all'elenco "A" allegato alla medesima legge;
  Visti i decreti 28 novembre 1987, n. 588 e 3 dicembre 1987, n. 598,
del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  di
attuazione  delle  direttive  CEE,  numeri  79/113;  81/1051; 85/405;
84/533; 85/406;  84/535;  85/407;  84/536;  85/408;  84/537;  85/409;
84/538;
  Vista  l'istanza presentata in data 10 ottobre 1990 con la quale la
societa' I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l., con sede in
Castelmaggiore (Bologna),  via  Bentini,  9,  ha  chiesto  di  essere
autorizzata  a  rilasciare la certificazione CEE relativa ai prodotti
di cui alle direttive sopra citate;
  Vista  la  documentazione  allegata   all'istanza   e   gli   esiti
dell'ispezione condotta in data 31 ottobre 1990;
  Considerato  che  il  richiedente  ha  dimostrato  di  possedere  i
requisiti previsti in allegato II alla direttiva CEE n. 84/532;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  La societa' I.C.E. - Istituto certificazione  europea  S.r.l.,  con
sede  in  Castelmaggiore (Bologna), via Bentini, 9, e' autorizzato al
rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui  alle  direttive
in  premessa  e  secondo  le  forme,  modalita'  e  procedure in esse
stabilite.