IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni modificative della disciplina recata  dal  decreto-legge
13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991,
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 dicembre 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge  13  settembre
1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
1991, n. 363, non si applicano per le unita' immobiliari classificate
nei gruppi catastali D ed E, ovvero per quelle  per  le  quali,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto,  e'  stata  richiesta
l'iscrizione   in   catasto   nei   predetti   gruppi;   l'esclusione
dall'applicazione  dell'imposta  non   interrompe   il   periodo   di
maturazione dell'incremento di  valore  e  il  rimborso  delle  somme
corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e'  disciplinato  dall'articolo  42  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 
  2. Se l'ammontare dell'imposta dovuta  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge  18  novembre  1991,  n.  363,  supera  il
quattro per cento del valore finale dichiarato, i soggetti obbligati,
diversi  dalle  societa'  ed  enti  che   esercitano   attivita'   di
assicurazione e di intermediazione creditizia e finanziaria,  nonche'
dalle altre societa' con capitale sociale superiore a 50 miliardi  di
lire, possono effettuare il versamento diretto al  concessionario  in
due rate. La prima rata deve essere versata entro il termine indicato
nel comma 3 del predetto articolo 1, per un importo non inferiore  al
quattro per cento del valore finale dichiarato, e la seconda, per  il
residuo importo, deve essere versata dal 1› novembre al  20  dicembre
1992 con gli interessi nella misura annua del 9  per  cento.  Restano
fermi i versamenti effettuati anteriormente alla data di  entrata  in
vigore del  presente  decreto,  ancorche'  eseguiti  per  un  importo
superiore al quattro per cento del valore finale  dichiarato.  Se  il
termine del 20 dicembre 1991 e' stato differito con provvedimento  di
sospensione dei termini  adottato  successivamente  al  19  settembre
1991, ai fini dell'esercizio  della  facolta'  della  esecuzione  del
versamento in due rate il termine  stabilito  da  tale  provvedimento
deve considerarsi di  scadenza  della  prima  rata.  L'onere  per  il
pagamento del compenso ai concessionari  fa  carico  alla  proiezione
dello stanziamento per il 1992  del  capitolo  6910  dello  stato  di
previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.  Resta  ferma
l'esclusiva spettanza del tributo allo Stato. 
  3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge
13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre 1991, n. 363, e' stabilito al  terzo  anno  successivo  a
quello di presentazione della dichiarazione. 
  4. Nell'articolo 1, comma 2-bis,  del  decreto-legge  13  settembre
1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
1991, n. 363, sono soppresse le parole: "dallo strumento  urbanistico
generale o attuativo". 
  5. Nell'articolo 25, secondo comma, lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643,  sono  aggiunte,
in  fine,  le  parole:  ",  nonche'  alle  istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza;". L'esenzione stabilita dal presente  comma
si applica, limitatamente agli immobili che alla data del 31  ottobre
1991 erano destinati dalle  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza  all'esercizio  delle  attivita'   istituzionali,   anche
relativamente all'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge  13
settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 1991, n. 363. 
 6. Nell'articolo 25, secondo comma,  lettera  f),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, dopo le  parole:
"dipendenti ed autonomi" sono inserite le seguenti: ", nonche'  delle
organizzazioni rappresentative delle imprese,". La  disposizione  del
presente comma ha effetto dalla data  in  cui  si  e'  verificato  il
presupposto per l'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1 del
decreto-legge  13   settembre   1991,   n.   299,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363.