IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, recante norme per la tutela delle denominazioni di  origine  dei
mosti e dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata del vino "Taurasi" ed  e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica  del valore minimo dell'acidita' totale previsto dall'art. 6
del disciplinare di produzione di cui trattasi;
  Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare  di  produzione  del
suddetto   vino   dove   si   prevede   la   facolta'   del  Ministro
dell'agricoltura e delle  foreste  di  modificare  il  limite  minimo
dell'acidita' totale;
  Visto  il  parere  favorevole  dell'assessorato  all'agricoltura  e
foreste della regione Campania sulla richiesta in questione;
  Ritenuta l'opportunita', in relazione alle  particolari  condizioni
ambientali  della  zona  di  produzione  ed alle esigenze tecniche di
elaborazione del vino in discorso, di accogliere la  richiesta  degli
interessati;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  limite  minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di
origine controllata "Taurasi" previsto nella misura del 6  per  mille
dall'art.  6 del disciplinare di produzione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, e' modificato nella misura
del 5 per mille.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 novembre 1991
                                                   Il Ministro: GORIA