Si fa riferimento alle circolari n. 40 del 24 dicembre 1990 e n. A/506862 del 2 agosto 1991, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente n. 1 del 2 gennaio 1991 e n. 183 del 6 agosto 1991, con le quali sono stati aperti, nei confronti di taluni Paesi dell'Europa centrale ed orientale per l'anno 1991, contingenti d'importazione per prodotti siderurgici CECA tuttora sottoposti ad autorizzazione ministeriale. Al riguardo si rammenta che la ripartizione dei suddetti contingenti e' consentita sino al 31 dicembre 1991. Pertanto, a partire dal 1 gennaio 1992: a) non potranno essere concesse autorizzazioni a valere sui contingenti relativi al 1991; b) non potra' essere consentito il rinnovo di autorizzazioni gia' concesse e non utilizzate, sia pure parzialmente, entro il 31 dicembre 1991; c) le autorizzazioni con scadenza nel periodo 20-31 dicembre 1991 si intendono prorogate per il tempo strettamente necessario allo sdoganamento e comunque non oltre il 28 febbraio 1992, purche' si tratti di merci viaggianti o giacenti in dogana alla data del 31 dicembre 1991. Il Ministro: LATTANZIO