IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907;
  Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  ottobre  1958,
n. 1074;
  Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825;
  Visto  l'art.  6 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348, entrato
in vigore il 2 novembre 1991, il quale stabilisce, tra  l'altro,  che
il  Ministro  delle  finanze dispone la sospensione per trenta giorni
dalla importazione, distribuzione e vendita della marca di  sigarette
della  quale  sia  stato  sequestrato,  anche in piu' volte nel corso
dell'anno solare, un quantitativo superiore a cinquemila chilogrammi;
  Viste le comunicazioni numero 378086/2122 e numero 378085/2122  del
comando  generale  della Guardia di finanza in data 12 dicembre 1991,
dalle quali risulta che sono  stati  trasmessi  rispettivamente  alle
procure  della  Repubblica  di  Trieste,  con  fogli n. 14710/26 e n.
14711/26 del 17 novembre 1991, e Ravenna, con foglio n.  6091/26  del
28  novembre  1991,  gli  atti  relativi  a sequestri di sigarette di
contrabbando, per quantitativi superiori  a  cinquemila  chilogrammi,
per le marche "Marlboro Filter", "Muratti Ambassador Filter" e "Merit
Filter K.S.";
  Ritenuto,  pertanto,  che  ricorrono gli estremi per l'applicazione
del citato art. 6 del sopramenzionato decreto-legge, il quale dispone
la sospensione, per trenta giorni, dalla importazione,  distribuzione
e vendita delle predette marche di sigarette;
                              Decreta:
  Dalla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  e'  sospesa  per  trenta  giorni   la   importazione,   la
distribuzione  e  la vendita delle marche di sigarette "Marlboro Fil-
ter", "Muratti Ambassador Filter" e "Merit Filter K.S.".
   Roma, 12 dicembre 1991
                                                 Il Ministro: FORMICA