IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, relativo al regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonche' le relative modalita' di compilazione, tempi e pro- cedure di rilevamento e di trasmissione dei dati; Visti in particolare, l'art. 2, comma 3, l'art. 3, comma 3, e l'art. 4, comma 5, del citato decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, che prevedono la possibilita' che le schede siano sostituite con supporti magnetici le cui caratteristiche devono essere determinate con provvedimento del Ministero della sanita'; Viste le specifiche tecniche prodotte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la fornitura su supporto magnetico di dette dichiarazioni; Considerato che le specifiche tecniche del supporto magnetico non comportano variazioni sul contenuto delle dichiarazioni dei dati di cui al citato decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217; Ritenuta la necessita' di provvedere in merito; Decreta: 1. Le caratteristiche cui devono corrispondere i supporti magnetici per la rilevazione dei dati riguardanti le vendite, gli acquisti e le utilizzazioni dei presidi sanitari, di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, sono quelle elencate negli allegati 1, 2 e 3. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 novembre 1991 Il Ministro: DE LORENZO