IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  interministeriale  25  gennaio  1991,  n.  217,
relativo  al  regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24  maggio  1988,  n.    236,
concernente  le  caratteristiche  delle schede per la rilevazione dei
dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi
sanitari, nonche' le relative modalita' di compilazione, tempi e pro-
cedure di rilevamento e di trasmissione dei dati;
  Visti in particolare, l'art. 2, comma  3,  l'art.  3,  comma  3,  e
l'art.  4,  comma  5, del citato decreto interministeriale 25 gennaio
1991, n. 217, che prevedono  la  possibilita'  che  le  schede  siano
sostituite  con  supporti  magnetici  le  cui  caratteristiche devono
essere determinate con provvedimento del Ministero della sanita';
  Viste   le   specifiche    tecniche    prodotte    dal    Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  per  la  fornitura  su  supporto
magnetico di dette dichiarazioni;
  Considerato che le specifiche tecniche del supporto  magnetico  non
comportano  variazioni  sul contenuto delle dichiarazioni dei dati di
cui al citato decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217;
  Ritenuta la necessita' di provvedere in merito;
                              Decreta:
  1. Le caratteristiche cui devono corrispondere i supporti magnetici
per la rilevazione dei dati riguardanti le vendite, gli acquisti e le
utilizzazioni dei presidi sanitari, di cui agli articoli 2, 3 e 4 del
decreto interministeriale  25  gennaio  1991,  n.  217,  sono  quelle
elencate negli allegati 1, 2 e 3.
  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 novembre 1991
                                              Il Ministro: DE LORENZO