IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008; Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti entrati in vigore con procedura automatica ai sensi dell'art. VIII della convenzione stessa; Tenuto conto che le norme di cui al cap. VII della citata convenzione del 1974, come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti tecnici, alle disposizioni contenute nel Codice internazionale marittimo sulle merci pricolose (IMDG Code), adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato con gli ultimi emendamenti 25-89; Visto il parere n. 376 espresso dal Comitato centrale per la sicurezza della navigazione in data 17 dicembre 1985; Tenuta presente l'esigenza di uniformita' di disciplina del trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia per motivi di sicurezza, che per motivi economico-commerciali; Ritenuto pertanto necessario ed urgente consentire in via provvisoria, in attesa di un completo recepimento nella normativa nazionale delle disposizioni contenute nel citato Codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code), il trasporto marittimo di merci pericolose anche secondo quanto disposto da tali disposizioni internazionali; Decreta: Sulle navi munite dell'attestazione di idoneita' prevista dall'art. 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, citato nelle premesse, e' ammesso il trasporto di merci pericolose classificate dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) e contenute nel Codice internazionale marittimo per il trasporto delle merci pericolose (IMDG Code), anche secondo le norme di imballaggio e di stivaggio ivi previste. Roma, 31 ottobre 1991 Il Ministro: FACCHIANO