IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
  Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, trasporto  per  mare,
sbarco  e  trasbordo  delle  merci pericolose in colli, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;
  Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della  vita
umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313 e
successivi  emendamenti entrati in vigore con procedura automatica ai
sensi dell'art. VIII della convenzione stessa;
  Tenuto conto  che  le  norme  di  cui  al  cap.  VII  della  citata
convenzione  del  1974,  come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti
tecnici,  alle  disposizioni  contenute  nel  Codice   internazionale
marittimo   sulle   merci   pricolose  (IMDG  Code),  adottato  dalla
Organizzazione internazionale marittima (IMO)  con  risoluzione  A.81
(IV)   del   27  settembre  1965,  come  modificato  con  gli  ultimi
emendamenti 25-89;
  Visto il parere n.  376  espresso  dal  Comitato  centrale  per  la
sicurezza della navigazione in data 17 dicembre 1985;
  Tenuta   presente  l'esigenza  di  uniformita'  di  disciplina  del
trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia  per  motivi  di
sicurezza, che per motivi economico-commerciali;
  Ritenuto   pertanto   necessario   ed  urgente  consentire  in  via
provvisoria, in attesa di un  completo  recepimento  nella  normativa
nazionale    delle   disposizioni   contenute   nel   citato   Codice
internazionale marittimo  sulle  merci  pericolose  (IMDG  Code),  il
trasporto marittimo di merci pericolose anche secondo quanto disposto
da tali disposizioni internazionali;
                              Decreta:
  Sulle navi munite dell'attestazione di idoneita' prevista dall'art.
13  del  regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, citato nelle premesse, e'  ammesso
il  trasporto  di  merci  pericolose classificate dall'Organizzazione
internazionale marittima (IMO) e contenute nel Codice  internazionale
marittimo  per il trasporto delle merci pericolose (IMDG Code), anche
secondo le norme di imballaggio e di stivaggio ivi previste.
   Roma, 31 ottobre 1991
                                               Il Ministro: FACCHIANO