Con decreto ministeriale 8 agosto 1991 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie grafiche G. Zeppegno, con sede e stabilimento in Torino, e' prolungata al 10 agosto 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 4 novembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa' sotto specificate, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le casuali a fianco di ciascuna societa' indicati: 1) S.p.a. Enichem fibre (ex Anic-Fibre), con sede in Palermo e stabilimento di Pisticci Scalo (Matera): periodo: dal 1 luglio 1991 al 29 dicembre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991; primo decreto ministeriale 15 settembre 1981: dal 13 febbraio 1981; pagamento diretto: si. 2) S.p.a. Italkali, con sede in Palermo, miniera di Realmonte (Agrigento) e raffineria e imbarco di Porto Empedocle (Agrigento): periodo: dal 28 gennaio 1991 al 30 giugno 1991; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991; primo decreto ministeriale 1 dicembre 1989: dal 31 luglio 1989; pagamento diretto: no. 3) S.p.a. Nuova chimica Ferrandina, con sede in Palermo e stabilimento di Ferrandina (Matera): periodo: dall'8 luglio 1991 al 31 ottobre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991; primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982; pagamento diretto: si. 4) S.p.a. Ilfe serramenti, con sede in Todi (Perugia) e stabilimento di Todi (Perugia): periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 19 maggio 1989; primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 13 luglio 1989; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 5) S.r.l. Eurolegno, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza): periodo: dal 22 settembre 1986 al 22 marzo 1987; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 marzo 1985 - CIPI 24 marzo 1988; primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 21 marzo 1985; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 6) S.r.l. Prosperi, con sede in Appignano (Macerata) e stabilimento di Appignano (Macerata): periodo: dal 28 luglio 1991 al 26 gennaio 1992; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 febbraio 1989 - CIPI 27 giugno 1989; primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 2 febbraio 1989; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 7) S.r.l. Aeronautica sarda, con sede in Cagliari-Elmas e stabilimento di Cagliari-Elmas: periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 luglio 1988 - CIPI 14 giugno 1988; primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 6 luglio 1987; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 8) S.r.l. Effebi confezioni, con sede in Tuoro sul Trasimeno (Perugia) e stabilimento di Tuoro sul Trasimeno (Perugia): periodo: dal 3 giugno 1991 al 3 dicembre 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 giugno 1989 - CIPI 21 marzo 1989; primo decreto ministeriale 6 luglio 1990: dal 7 giugno 1989; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 9) S.r.l. Marco confezioni, con sede in San Paolo di Jesi (Ancona) e stabilimento di San Paolo di Jesi (Ancona): periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 febbraio 1989 - CIPI 12 settembre 1989; primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 17 febbraio 1989; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 10) S.r.l. Calzaturificio Basic, con sede in Casarano (Lecce) e stabilimento di Casarano (Lecce): periodo: dal 26 novembre 1990 al 26 maggio 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 novembre 1989 - CIPI 28 giugno 1990; primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 27 novembre 1989; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 11) S.a.s. Calzaturificio Ca.Ma. di Savini Maria Laura & C., con sede in Senigallia (Ancona) e stabilimento di Senigallia (Ancona): periodo: dall'11 agosto 1 991 al 10 febbraio 1992; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 febbraio 1990 - CIPI 26 settembre 1990; primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 15 febbraio 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 12) S.r.l. Nicoletti Italia, con see in Matera e stabilimento di Matera: periodo: dal 17 giugno 1991 al 15 dicembre 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 febbraio 1989 - CIPI 4 dicembre 1990; primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 18 dicembre 1989; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 13) S.r.l. La Marandrea, con sede in Montemarciano (Ancona) e stabilimento di Montemarciano (Ancona): periodo: dal 24 giugno 1991 al 23 dicembre 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 giugno 1990 - CIPI 20 dicembre 1990; primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 27 giugno 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 14) S.n.c. Do.Ga. di Gaetani & C., con sede in Loreto (Ancona) e stabilimento di Loreto (Ancona): periodo: dal 21 luglio 1991 al 19 gennaio 1992; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1990 - CIPI 20 dicembre 1990; primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 19 luglio 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 15) S.r.l. P.R. Experience, con sede in Potenza Picena (Macerata) e stabilimento di Potenza Picena (Macerata): periodo: dal 22 aprile 1991 al 21 ottobre 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 aprile 1990 - CIPI 18 aprile 1991; primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 23 aprile 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 16) S.p.a. Ferro Sud, con sede in Matera e stabilimento di Matera: periodo: dall'11 agosto 1991 al 9 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991; primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dall'11 febbraio 1991; pagamento diretto: si. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 4 novembre 1991 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1 giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria) impegnate nei lavori per la costruzione della strada a scorrimento veloce Cinquefrondi-Gioiosa Jonica, resisi disponibili dal 30 aprile 1990 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 29 ottobre 1990. La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con il precedente comma e' prorogata al 29 aprile 1991. La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con il precedente comma e' prorogata all'11 agosto 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 4 novembre 1991 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1 giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del Basso Lazio impegnate nel completamento dei lavori del secondo lotto dell'acquedotto della Campania occidentale, resisi disponibili dall'11 maggio 1990 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 novembre 1991 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1 giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento) e impegnate nella realizzazione del serbatoio di Campolattaro - prog. 29/20, resisi disponibili dal 17 giugno 1990 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 novembre 1991 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari di cui alla richiamata delibera CIPI del 18 settembre 1987, e' prolungata all'11 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 novembre 1991 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar., con sede in Porto Torres ed unita' di Porto Torres, Assemini ed Ottana, di cui alla richiamata delibera CIPI del 18 febbraio 1982, e' prolungata all'11 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 novembre 1991 in favore di sette lavoratrici, su un organico di cinquantotto unita', dipendenti dalla ditta Caffe' Trombetta S.r.l. di Pomezia (Roma), occupati presso lo stabilimento di Pomezia (Roma), per le quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, dal 3 settembre 1990 al 1 dicembre 1990. Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 in favore di quarantanove dipendenti dalla S.p.a. Dipharma, sede di Udine, occupati presso lo stabilimento di Mereto di Tomba (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, secondo i seguenti turni: 1 turno dalle ore 6 alle ore 11, 2 turno dalle ore 11 alle ore 16, 3 turno dalle ore 16 alle ore 21, gli addetti ai servizi dalle ore 8 alle ore 13, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 6 maggio 1991 al 3 maggio 1992. Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 in favore di ventuno lavoratori impiegati presso la S.r.l. Carpi - Officine meccaniche, con sede legale in Roma, occupati presso la sede amministrativa e lo stabilimento di Poviglio (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali (7 ore giornaliere dal lunedi' al giovedi' e a 4 ore giornaliere il venerdi') e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 novembre 1990 al 30 giugno 1991. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11525 dell'11 marzo 1991. Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 in favore di quattrocentosettantotto dipendenti dalla S.r.l. Geroservice, occupati presso lo stabilimento di Bari, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione nell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali per centoquarantacinque impiegati e quaranta operai e a 10 ore settimanali per duecentonovantatre operai, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 17 ottobre 1991 al 16 ottobre 1992. Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 in favore di cinquantasei lavoratori dipendenti dalla societa' Aux Nations Italia S.r.l., occupati presso lo stabilimento di Schio, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1991 al 6 gennaio 1992. Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 in favore di quarantadue dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Mercallo di Mercallo (Varese), occupati presso lo stabilimento di Mercallo (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 17 giugno 1991 al 14 giugno 1992. Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 in favore di ventuno lavoratori di cui due impiegati, un intermedio e diciotto operai, dipendenti dalla S.a.s. Tessitura nastri Bodini, con sede in Vittuone (Milano), occupati presso lo stabilimento di Vittuone (Milano), per i quali e' stato stipultato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (con alternanza di settimana a tempo pieno con settimana a zero ore) e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 25 febbraio 1991 al 23 febbraio 1992.