Con  decreto  ministeriale  8  agosto  1991  la corresponsione del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta  in
favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla ditta Industrie grafiche G.
Zeppegno, con sede e stabilimento in  Torino,  e'  prolungata  al  10
agosto 1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale e' autorizzato al
pagamento  diretto  del  trattamento  di  integrazione  salariale  ai
lavoratori interessati.
   Con  decreto ministeriale 4 novembre 1991 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  societa'  sotto  specificate,   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  per  i
periodi e per le casuali a fianco di ciascuna societa' indicati:
  1) S.p.a. Enichem fibre (ex Anic-Fibre), con sede in Palermo e
   stabilimento di Pisticci Scalo (Matera):
periodo: dal 1› luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 15 settembre 1981: dal 13 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.
  2) S.p.a. Italkali, con sede in Palermo, miniera di Realmonte
   (Agrigento) e raffineria e imbarco di Porto Empedocle (Agrigento):
periodo: dal 28 gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 1› dicembre 1989: dal 31 luglio 1989;
pagamento diretto: no.
  3) S.p.a. Nuova chimica Ferrandina, con sede in Palermo e
   stabilimento di Ferrandina (Matera):
periodo: dall'8 luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.
  4) S.p.a. Ilfe serramenti, con sede in Todi (Perugia) e
   stabilimento di Todi (Perugia):
periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio
   1989 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 13 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
  5) S.r.l. Eurolegno, con sede in Castrovillari (Cosenza) e
   stabilimento di Castrovillari (Cosenza):
periodo: dal 22 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 marzo
   1985 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 21 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
  6) S.r.l. Prosperi, con sede in Appignano (Macerata) e stabilimento
   di Appignano (Macerata):
periodo: dal 28 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2
   febbraio 1989 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 2 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
  7) S.r.l. Aeronautica sarda, con sede in Cagliari-Elmas e
   stabilimento di Cagliari-Elmas:
periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 luglio
   1988 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
  8) S.r.l. Effebi confezioni, con sede in Tuoro sul Trasimeno
   (Perugia) e stabilimento di Tuoro sul Trasimeno (Perugia):
periodo: dal 3 giugno 1991 al 3 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 giugno
   1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1990: dal 7 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
  9) S.r.l. Marco confezioni, con sede in San Paolo di Jesi (Ancona)
   e stabilimento di San Paolo di Jesi (Ancona):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17
   febbraio 1989 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 17 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
10) S.r.l. Calzaturificio Basic, con sede in Casarano (Lecce) e
   stabilimento di Casarano (Lecce):
periodo: dal 26 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27
   novembre 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 27 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
11) S.a.s. Calzaturificio Ca.Ma. di Savini Maria Laura & C., con sede
   in Senigallia (Ancona) e stabilimento di Senigallia (Ancona):
periodo: dall'11 agosto 1 991 al 10 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15
   febbraio 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 15 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
12) S.r.l. Nicoletti Italia, con see in Matera e stabilimento di
   Matera:
periodo: dal 17 giugno 1991 al 15 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18
   febbraio 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 18 dicembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
13) S.r.l. La Marandrea, con sede in Montemarciano (Ancona) e
   stabilimento di Montemarciano (Ancona):
periodo: dal 24 giugno 1991 al 23 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 giugno
   1990 - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 27 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
 14) S.n.c. Do.Ga. di Gaetani & C., con sede in Loreto (Ancona) e
   stabilimento di Loreto (Ancona):
periodo: dal 21 luglio 1991 al 19 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio
   1990 - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 19 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
15) S.r.l. P.R. Experience, con sede in Potenza Picena (Macerata) e
   stabilimento di Potenza Picena (Macerata):
periodo: dal 22 aprile 1991 al 21 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 aprile
   1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 23 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
16) S.p.a. Ferro Sud, con sede in Matera e stabilimento di Matera:
periodo: dall'11 agosto 1991 al 9 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti  italiani  sono  autorizzati,
la'  dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 4  novembre  1991  ai  sensi  e  per  gli
effetti  dell'art. 2, comma 1, della legge 1› giugno 1991, n. 169, in
favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di
Cinquefrondi  (Reggio  Calabria)  impegnate   nei   lavori   per   la
costruzione  della  strada  a scorrimento veloce Cinquefrondi-Gioiosa
Jonica,  resisi  disponibili  dal  30  aprile  1990  e'  disposta  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale sino al 29 ottobre 1990.
   La corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta con il precedente comma e' prorogata al 29 aprile
1991.
   La corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con il precedente comma e' prorogata all'11 agosto
1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del   predetto   trattamento   ai
lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  4  novembre  1991  ai  sensi e per gli
effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1› giugno 1991, n. 169,  in
favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del
Basso  Lazio impegnate nel completamento dei lavori del secondo lotto
dell'acquedotto  della  Campania  occidentale,   resisi   disponibili
dall'11  maggio  1990  e'  disposta la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del   predetto   trattamento   ai
lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  19  novembre  1991  ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1› giugno 1991, n. 169,  in
favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di
Morcone  e  Campolattaro  (Benevento) e impegnate nella realizzazione
del serbatoio di Campolattaro - prog. 29/20, resisi  disponibili  dal
17   giugno  1990  e'  disposta  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere   al   pagamento   diretto  del  predetto  trattamento  ai
lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 19 novembre 1991  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di  Sassari  di
cui   alla  richiamata  delibera  CIPI  del  18  settembre  1987,  e'
prolungata all'11 agosto 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 19 novembre 1991  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar.,  con  sede  in
Porto  Torres  ed  unita' di Porto Torres, Assemini ed Ottana, di cui
alla richiamata delibera CIPI del 18  febbraio  1982,  e'  prolungata
all'11 agosto 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al  pagamento  diretto  del  trattamento  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  19  novembre  1991  in favore di sette
lavoratrici, su un organico di cinquantotto unita', dipendenti  dalla
ditta  Caffe'  Trombetta S.r.l. di Pomezia (Roma), occupati presso lo
stabilimento di Pomezia (Roma), per le quali e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali, e' disposta  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, dal 3 settembre 1990 al 1› dicembre 1990.
   Con   decreto   ministeriale   25   novembre  1991  in  favore  di
quarantanove  dipendenti  dalla  S.p.a.  Dipharma,  sede  di   Udine,
occupati  presso  lo  stabilimento  di Mereto di Tomba (Udine), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  a  25 ore
settimanali, secondo i seguenti turni: 1› turno dalle ore 6 alle  ore
11, 2› turno dalle ore 11 alle ore 16, 3› turno dalle ore 16 alle ore
21,  gli  addetti  ai servizi dalle ore 8 alle ore 13, e' disposta la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, per il periodo dal 6 maggio 1991 al 3 maggio 1992.
   Con decreto ministeriale 25 novembre 1991  in  favore  di  ventuno
lavoratori  impiegati  presso  la S.r.l. Carpi - Officine meccaniche,
con sede legale in Roma, occupati presso la sede amministrativa e  lo
stabilimento  di  Poviglio  (Reggio  Emilia),  per  i  quali e' stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32  ore  settimanali  (7  ore
giornaliere  dal  lunedi'  al  giovedi'  e  a  4  ore  giornaliere il
venerdi')  e'  disposta  la   corresponsione   del   trattamento   di
integrazione  salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1›  novembre
1990 al 30 giugno 1991.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
n. 11525 dell'11 marzo 1991.
   Con  decreto  ministeriale  25  novembre   1991   in   favore   di
quattrocentosettantotto dipendenti dalla S.r.l. Geroservice, occupati
presso  lo  stabilimento  di  Bari, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
nell'orario   di   lavoro   da   40   a   20   ore   settimanali  per
centoquarantacinque  impiegati  e  quaranta  operai  e   a   10   ore
settimanali  per  duecentonovantatre  operai,  e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 17 ottobre 1991 al 16 ottobre 1992.
   Con   decreto   ministeriale   25   novembre  1991  in  favore  di
cinquantasei lavoratori dipendenti dalla societa' Aux Nations  Italia
S.r.l.,  occupati  presso  lo  stabilimento  di Schio, per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di  cui  all'art.  1,  primo  e  secondo  comma, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella  legge  19
dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1991 al 6 gennaio
1992.
   Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 in favore di quarantadue
dipendenti  dalla  S.p.a.  Cotonificio Mercallo di Mercallo (Varese),
occupati presso lo stabilimento di Mercallo (Varese), per i quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie  settimanali
e'   disposta  la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n.  863, per il periodo dal 17 giugno 1991 al 14
giugno 1992.
   Con decreto ministeriale 25 novembre 1991  in  favore  di  ventuno
lavoratori  di  cui  due  impiegati, un intermedio e diciotto operai,
dipendenti dalla S.a.s. Tessitura nastri Bodini, con sede in Vittuone
(Milano), occupati presso lo stabilimento di Vittuone (Milano), per i
quali e' stato stipultato un contratto collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore
settimanali (con alternanza di settimana a tempo pieno con  settimana
a   zero  ore)  e'  disposta  la  proroga  della  corresponsione  del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863, per il
periodo dal 25 febbraio 1991 al 23 febbraio 1992.