IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  56  della  legge  29  dicembre 1990, n. 428, recante
delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio  CEE
n. 87/404 e n. 90/488 in materia di recipienti semplici a pressione;
  Visto  il  decreto  legislativo 27 settembre 1991, n. 311, relativo
all'attuazione della direttiva n. 88/378/CEE ed in particolare l'art.
7, comma 1;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'istanza  relativa   alla   richiesta   di   autorizzazione   alla
certificazione  CEE  prevista  dalla  direttiva n. 87/404 e n. 90/488
deve essere indirizzata in bollo  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio   e   dell'artigianato   -   D.G.P.I.  Ispettorato  tecnico
dell'industria - Via Molise, 2 - Roma.
  Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte  e  firmata
dal  legale rappresentante dell'organismo o del laboratorio di prova,
dovranno essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti  in
bollo:
   1)  certificato di iscrizione alla CCIAA per i soggetti di diritto
privato;
   2) atto costitutivo o  statuto,  con  autentica  notarile,  ovvero
estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico;
   3) elenco dei macchinari e attrezzature in dotazione, corredato di
caratteristiche tecniche ed operative;
   4) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio,
mansioni;
   5) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento
dei  "requisiti  minimi"  di  cui  all'allegato II della direttiva n.
84/532;
   6)  polizza  di  assicurazione  di  responsabilita'   civile   con
massimale non inferiore a lire due miliardi.
  L'eventuale  accreditamento da parte di un ente specializzato sara'
considerato valido elemento di valutazione.
  Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente, anche per
esami e o prove particolari, dovra' essere documentato mediante copia
dell'accordo.  Il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato si riserva di procedere al controllo periodico della
sussistenza di detto accordo.
   Roma, 13 dicembre 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO