IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 28 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12
febbraio  1965,  n.  162,  contenente  norme per la repressione delle
frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata  dalla  legge  26
febbraio  1963,  n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e
della vendita delle  sostanze  alimentari  e  delle  bevande  ed,  in
particolare l'art. 11;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.
777,  concernente  l'attuazione  della direttiva CEE n. 76/893 del 23
novembre 1976, relativa ai materiali  ed  agli  oggetti  destinati  a
venire a contatto con i prodotti alimentari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  marzo  1973  sulla disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari o sostanze di  uso  personale,  e
successive  modificazioni  (pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973);
  Visto il decreto ministeriale 25 novembre  1982  (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  333  del 3 dicembre 1982), che consentiva il
confezionamento dei "vini  da  tavola"  in  recipienti  di  materiali
diversi  da  quelli  elencati  nell'art. 28 del precitato decreto del
Presidente della Repubblica n. 162/1965;
  Visto il decreto ministeriale 1› febbraio 1986,  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1986), con il quale e' stata
prorogata  fino al 31 dicembre 1987 la possibilita' di confezionare i
"vini da tavola", i "vini frizzanti" e i "vini frizzanti gassificati"
in materiali diversi da quelli elencati nell'art. 28 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 162/1965;
  Visto  il decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 40, (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45  del  24  febbraio  1988)  concernente
norme  sull'impiego  dei  contenitori  alternativi  per  i  "vini  da
tavola", i "vini frizzanti" e i "vini frizzanti gassificati"  nonche'
il  decreto  ministeriale  6  marzo  1990  (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 24 marzo 1990) di proroga dello stesso decreto n.
40/1988;
  Visti  i  risultati  della  sperimentazione,  effettuata   da   una
commissione  di  esperti  costituita  da rappresentanti del Ministero
dell'agricoltura e delle  foreste,  del  Ministero  della  sanita'  e
dell'Istituto  superiore  di  sanita', nonche' di istituti di ricerca
specializzati, sulla possibilita' di confezionare i vini da tavola ed
i vini frizzanti in materiali diversi da quelli elencati nell'art. 28
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
  Considerato che tali  risultati  sperimentali  hanno  accertato  la
validita'  della  conservazione  del vino nei contenitori alternativi
costituiti dai suddetti materiali;
  Ritenuto necessario dettare disposizioni definitive che  consentano
di  disciplinare  la  materia  prevedendo  dettagliatamente i singoli
materiali, diversi da quelli indicati nell'art. 28  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   n.   162/1965,  utilizzabili  quali
recipienti per i "vini da tavola", i  "vini  frizzanti"  ed  i  "vini
frizzanti gassificati";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I prodotti definiti "vini da tavola" dall'allegato I, punto 13,
del regolamento CEE n.  822/87  del  Consiglio  del  16  marzo  1987,
esclusi  in ogni caso i v.q.p.r.d., possono essere posti in commercio
nei sottoelencati recipienti di materiali diversi da quelli  previsti
dall'art.  28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1965, n. 162:
   contenitori in poliaccoppiato multistrato composto  da  cartoncino
di cellulosa, alluminio, polietilene a bassa densita';
   contenitori in polietilentereftalato;
   contenitori   costituiti   da   un   otre  in  materiale  plastico
pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro  di
cartone   o   di  altro  materiale  rigido.  La  capacita'  di  detti
contenitori non deve essere inferiore a cinque litri.
  2. Sui contenitori di cui al precedente comma deve essere riportata
a cura del confezionatore, in modo chiaro leggibile ed indelebile, la
data di riempimento, adottando la menzione "prodotto confezionato  il
.." seguita dall'indicazione del giorno, mese e anno.
  3.  Sullo stesso campo visivo della data di riempimento deve essere
apposta a  cura  del  confezionatore,  sempre  in  caratteri  chiari,
leggibili ed indelebili, la data di scadenza del prodotto.
  4.  La  data  di  scadenza  di  cui al precedente comma deve essere
fissata  tenendo  conto  del  periodo  di  tempo  in  cui   il   vino
confezionato   mantiene   inalterate   le   proprie   caratteristiche
organolettiche e, comunque non deve superare:
   mesi nove da quella di confezionamento per i vini confezionati  in
contenitori  di poliaccoppiato multistrato, composto da cartoncino di
cellulosa, alluminio, polietilene a bassa densita';
   mesi sei da quella di confezionamento per i vini  confezionati  in
contenitori di polietilentereftalato;
   mesi  sei  da quella di confezionamento per i vini confezionati in
contenitori costituiti da un otre in materiale  plastico  pluristrato
di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di
altro materiale rigido.