IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed, in particolare l'art. 11; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 76/893 del 23 novembre 1976, relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o sostanze di uso personale, e successive modificazioni (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973); Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3 dicembre 1982), che consentiva il confezionamento dei "vini da tavola" in recipienti di materiali diversi da quelli elencati nell'art. 28 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965; Visto il decreto ministeriale 1 febbraio 1986, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1986), con il quale e' stata prorogata fino al 31 dicembre 1987 la possibilita' di confezionare i "vini da tavola", i "vini frizzanti" e i "vini frizzanti gassificati" in materiali diversi da quelli elencati nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 40, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1988) concernente norme sull'impiego dei contenitori alternativi per i "vini da tavola", i "vini frizzanti" e i "vini frizzanti gassificati" nonche' il decreto ministeriale 6 marzo 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 1990) di proroga dello stesso decreto n. 40/1988; Visti i risultati della sperimentazione, effettuata da una commissione di esperti costituita da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero della sanita' e dell'Istituto superiore di sanita', nonche' di istituti di ricerca specializzati, sulla possibilita' di confezionare i vini da tavola ed i vini frizzanti in materiali diversi da quelli elencati nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; Considerato che tali risultati sperimentali hanno accertato la validita' della conservazione del vino nei contenitori alternativi costituiti dai suddetti materiali; Ritenuto necessario dettare disposizioni definitive che consentano di disciplinare la materia prevedendo dettagliatamente i singoli materiali, diversi da quelli indicati nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, utilizzabili quali recipienti per i "vini da tavola", i "vini frizzanti" ed i "vini frizzanti gassificati"; Decreta: Art. 1. 1. I prodotti definiti "vini da tavola" dall'allegato I, punto 13, del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, esclusi in ogni caso i v.q.p.r.d., possono essere posti in commercio nei sottoelencati recipienti di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162: contenitori in poliaccoppiato multistrato composto da cartoncino di cellulosa, alluminio, polietilene a bassa densita'; contenitori in polietilentereftalato; contenitori costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido. La capacita' di detti contenitori non deve essere inferiore a cinque litri. 2. Sui contenitori di cui al precedente comma deve essere riportata a cura del confezionatore, in modo chiaro leggibile ed indelebile, la data di riempimento, adottando la menzione "prodotto confezionato il .." seguita dall'indicazione del giorno, mese e anno. 3. Sullo stesso campo visivo della data di riempimento deve essere apposta a cura del confezionatore, sempre in caratteri chiari, leggibili ed indelebili, la data di scadenza del prodotto. 4. La data di scadenza di cui al precedente comma deve essere fissata tenendo conto del periodo di tempo in cui il vino confezionato mantiene inalterate le proprie caratteristiche organolettiche e, comunque non deve superare: mesi nove da quella di confezionamento per i vini confezionati in contenitori di poliaccoppiato multistrato, composto da cartoncino di cellulosa, alluminio, polietilene a bassa densita'; mesi sei da quella di confezionamento per i vini confezionati in contenitori di polietilentereftalato; mesi sei da quella di confezionamento per i vini confezionati in contenitori costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido.