IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visti gli allegati al decreto 24 settembre 1990, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264/1990 e recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi; Vista la direttiva CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 38, del giorno 11 febbraio 1974, concernente le sostanze ed i prodotti indesiderabili nei mangimi modificata dalle direttive CEE numeri 76/14, 76/934, 80/502, 83/381, 86/299, 86/354 e 87/238 e con la quale e' stato, tra l'altro, fissato un tenore massimo di piombo per i mangimi semplici diversi da quelli contenenti foraggi verdi, fosfati o lieviti; Viste le direttive CEE n. 91/126 del 13 febbraio 1991, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 60 del 7 marzo 1991 e n. 91/132 del 4 marzo 1991, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 66 del 13 marzo 1991, con le quali e' stato, tra l'altro, modificato l'allegato I della direttiva CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973, sopracitata, con l'abbassare per taluni mangimi, il contenuto massimo di aflatossina B1 e con l'aggiungere altre voci; Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto 24 settembre 1990, n. 322; Visto, altresi', l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge del 15 febbraio 1963, n. 281; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1. L'allegato I al decreto 24 settembre 1990, n. 322, recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi, citato nelle premesse, e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto.