IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  1  della  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata
dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente  della
Repubblica  31  marzo  1988,  n. 152, concernente la disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi;
  Visti gli allegati al decreto 24 settembre 1990, n. 322, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 264/1990 e recante norme  in  materia  di
sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi;
  Vista  la  direttiva  CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973, pubblicata
nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 38, del giorno 11 febbraio  1974,
concernente  le  sostanze  ed  i  prodotti indesiderabili nei mangimi
modificata dalle direttive CEE numeri 76/14, 76/934, 80/502,  83/381,
86/299, 86/354 e 87/238 e con la quale e' stato, tra l'altro, fissato
un  tenore massimo di piombo per i mangimi semplici diversi da quelli
contenenti foraggi verdi, fosfati o lieviti;
  Viste le direttive CEE n. 91/126 del 13 febbraio  1991,  pubblicata
nella  "Gazzetta  Ufficiale" CEE n. L 60 del 7 marzo 1991 e n. 91/132
del 4 marzo 1991, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n.  L  66
del  13  marzo  1991,  con le quali e' stato, tra l'altro, modificato
l'allegato I della direttiva CEE  n.  74/63  del  17  dicembre  1973,
sopracitata, con l'abbassare per taluni mangimi, il contenuto massimo
di aflatossina B1 e con l'aggiungere altre voci;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4 del citato decreto 24 settembre
1990, n. 322;
  Visto, altresi', l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art.  9
della citata legge del 15 febbraio 1963, n. 281;
  Visto  l'art.  6,  sub  u),  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato I al decreto 24 settembre 1990, n. 322, recante norme in
materia  di  sostanze  e  prodotti indesiderabili nei mangimi, citato
nelle premesse, e' modificato conformemente all'allegato al  presente
decreto.