IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visti il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, ed il decreto- legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 1911/FPC del 24 maggio 1990 con la quale e' stato autorizzato l'acquisto, mediante trattativa privata, per l'ammontare complessivo di L. 35.000.000.000 di autobotti nonche' di dissalatori e potabilizzatori, allo scopo di fronteggiare situazioni di emergenza idrica determinata dalla persistente siccita' che aveva caratterizzato l'inverno del 1990; Considerato che la stagione autunnale del corrente anno e' stata invece caratterizzata da una eccezionale piovosita' che, specie in Sicilia ed in Toscana, ha determinato allagamenti di vaste zone; Tenuto conto che, allo scopo di fronteggiare tale nuova emergenza, i prefetti delle province interessate al fenomeno hanno richiesto l'impiego di numerose idrovore e motopompe onde consentire un rapido prosciugamento delle zone colpite nonche' delle abitazioni invase dalle acque; Ritenuto che detta emergenza ha evidenziato la necessita' di acquisire un congruo numero di tali apparecchiature onde costituire una adeguata scorta da potere immediatamente impiegare al momento dell'emergenza; Atteso che l'Ufficio del Ministro per l'immigrazione, con fax in data 22 e 23 novembre 1991, ha richiesto l'invio di dieci serbatoi di acqua per sopperire alle gravi esigenze idriche delle popolazioni croate gravemente colpite dai noti eventi bellici cola' in corso; Atteso che tale richiesta e' stata fronteggiata mediante prelevamento di detti manufatti dalla dotazione del Dipartimento per cui e' emersa la necessita' di integrare le relative scorte mediante acquisto di un congruo numero di tali manufatti; Atteso altesi' che il suindicato Ufficio del Ministro per l'immigrazione ha chiesto anche l'invio in Croazia, per soddisfare le esigenze di cui sopra, di cinque serbatoi flessibili per acqua potabile. Richiesta questa che ha fatto emergere la opportunita' di dotare il Dipartimento di un congruo numero di tali manufatti che appaiono idonei a soddisfare particolari situazioni di emergenza che richiedono rapidita' e facilita' di trasporto e collocamento; Visto il quarto comma dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120, con il quale viene stabilito che le somme assegnate per scopi determinati e non interamente impiegate possono essere utilizzate, nei limiti delle residue disponibilita', per far fronte ad interventi di emergenza o connessi alle emergenze; Ravvisato che della suindicata somma di L. 35.000.000.000 e' rimasta disponibile, dopo l'acquisto dei mezzi specificati all'art. 1 della citata ordinanza, la somma di L. 8.843.521.470; Ritenuto che di tale somma puo' essere destinata, per l'acquisto del materiale di cui sopra e' cenno la somma di lire un miliardo; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. E' autorizzato l'acquisto mediante trattativa privata di venti idrovore da 5.000-6.000 litri/minuto; quaranta motopompe da 1.000-2.000 litri/minuto nonche' di dieci serbatoi idrici flessibili da 5.000 litri e venti serbatoi idrici in acciaio inossidabile. Le trattative di cui sopra saranno svolte con ditte di notoria solidita', che, preferibilmente, abbiano gia' eseguito forniture a pubbliche amministrazioni e siano in grado di assicurare l'esecuzione dei contratti entro il piu' breve termine possibile.