IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visti  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n.  547,  ed  il  decreto-
legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista l'ordinanza n. 1911/FPC del 24 maggio 1990 con  la  quale  e'
stato   autorizzato  l'acquisto,  mediante  trattativa  privata,  per
l'ammontare complessivo di L. 35.000.000.000 di autobotti nonche'  di
dissalatori  e potabilizzatori, allo scopo di fronteggiare situazioni
di emergenza idrica determinata dalla persistente siccita' che  aveva
caratterizzato l'inverno del 1990;
  Considerato  che  la  stagione autunnale del corrente anno e' stata
invece caratterizzata da una eccezionale piovosita'  che,  specie  in
Sicilia ed in Toscana, ha determinato allagamenti di vaste zone;
  Tenuto  conto che, allo scopo di fronteggiare tale nuova emergenza,
i prefetti delle province interessate  al  fenomeno  hanno  richiesto
l'impiego  di numerose idrovore e motopompe onde consentire un rapido
prosciugamento delle zone colpite  nonche'  delle  abitazioni  invase
dalle acque;
  Ritenuto  che  detta  emergenza  ha  evidenziato  la  necessita' di
acquisire un congruo numero di tali apparecchiature  onde  costituire
una  adeguata  scorta  da  potere immediatamente impiegare al momento
dell'emergenza;
  Atteso che l'Ufficio del Ministro per l'immigrazione,  con  fax  in
data 22 e 23 novembre 1991, ha richiesto l'invio di dieci serbatoi di
acqua  per  sopperire  alle  gravi esigenze idriche delle popolazioni
croate gravemente colpite dai noti eventi bellici cola' in corso;
  Atteso  che  tale  richiesta   e'   stata   fronteggiata   mediante
prelevamento  di detti manufatti dalla dotazione del Dipartimento per
cui e' emersa la necessita' di integrare le relative scorte  mediante
acquisto di un congruo numero di tali manufatti;
  Atteso   altesi'   che  il  suindicato  Ufficio  del  Ministro  per
l'immigrazione ha chiesto anche l'invio in Croazia, per soddisfare le
esigenze di cui  sopra,  di  cinque  serbatoi  flessibili  per  acqua
potabile.  Richiesta  questa che ha fatto emergere la opportunita' di
dotare il Dipartimento di un congruo numero  di  tali  manufatti  che
appaiono  idonei a soddisfare particolari situazioni di emergenza che
richiedono rapidita' e facilita' di trasporto e collocamento;
  Visto il quarto comma dell'art.  1  del  decreto-legge  26  gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987,
n. 120, con il quale viene stabilito che le somme assegnate per scopi
determinati  e  non  interamente impiegate possono essere utilizzate,
nei limiti delle residue disponibilita', per far fronte ad interventi
di emergenza o connessi alle emergenze;
  Ravvisato che  della  suindicata  somma  di  L.  35.000.000.000  e'
rimasta disponibile, dopo l'acquisto dei mezzi specificati all'art. 1
della citata ordinanza, la somma di L. 8.843.521.470;
  Ritenuto  che  di  tale somma puo' essere destinata, per l'acquisto
del materiale di cui sopra e' cenno la somma di lire un miliardo;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  E' autorizzato l'acquisto  mediante  trattativa  privata  di  venti
idrovore   da   5.000-6.000   litri/minuto;   quaranta  motopompe  da
1.000-2.000 litri/minuto nonche' di dieci serbatoi idrici  flessibili
da 5.000 litri e venti serbatoi idrici in acciaio inossidabile.
  Le  trattative  di  cui  sopra  saranno svolte con ditte di notoria
solidita', che, preferibilmente, abbiano gia'  eseguito  forniture  a
pubbliche amministrazioni e siano in grado di assicurare l'esecuzione
dei contratti entro il piu' breve termine possibile.