IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  25  maggio  1978,  n.  234,  recante modifiche ed
integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;
  Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990 con il quale e' stata
fissata, per l'anno 1991, la misura della commissione onnicomprensiva
da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri  connessi  alle
operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopramenzionata;
  Attesa  la necessita' di determinare la commissione onnicomprensiva
di cui sopra per l'anno 1992;
                              Decreta:
  La commissione onnicomprensiva  da  riconoscere  agli  istituti  di
credito  per  gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato
previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata, per l'anno 1992,
nella misura dell'1%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 dicembre 1991
                                                   Il Ministro: CARLI