IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per  l'edilizia
residenziale  ed,  in  particolare, l'art. 26, riguardante il settore
dell'edilizia rurale;
  Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n.  865,  e
successive     modificazioni     ed     integrazioni,    riguardanti,
rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
convenzionata ed agevolata;
  Visto il decreto-legge  16  marzo  1973,  n.  31,  convertito,  con
modificazioni,   nella   legge   17  maggio  1973,  n.  205,  recante
provvidenze a favore delle  popolazioni  colpite  dal  terremoto  del
novembre-dicembre   1972   dei   comuni  delle  Marche,  dell'Umbria,
dell'Abruzzo e del Lazio, nonche' norme  per  accelerare  l'opera  di
ricostruzione in Tuscania;
  Visto  il  decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con
modificazioni, nella legge 1› novembre 1965, n. 1179,  recante  norme
per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Visto  il  decreto-legge  6  ottobre  1972, n. 552, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  2  dicembre  1972,  n.   734,   recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  dei  comuni  delle Marche
colpite dal terremoto;
  Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457,  modificata  ed  integrata
dalla  legge  31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore
di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont  del  9  ottobre  1963
(proprieta' unita' immobiliare);
  Vista  la  legge  12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo  sviluppo  della  recettivita'  alberghiera  e
turistica  e  l'art.  109,  secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;
  Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990 con il quale e' stata
fissata, per l'anno 1991, la misura della commissione onnicomprensiva
da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri  connessi  alle
operazioni   di   credito   agevolato   previste  dalle  leggi  sopra
menzionate;
  Attesa la necessita' di determinare la commissione  onnicomprensiva
di cui sopra anche per l'anno 1992;
                              Decreta:
  La  commisione  onnicomprensiva  da  riconoscere  agli  istituti di
credito per gli oneri connessi alle operazioni di  credito  agevolato
previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata come appresso:
   a) 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel 1992;
   b)  0,95% per i contratti definitivi stipulati nel 1992 e relativi
a contratti condizionati stipulati dal 1990;
   c) 1,45% per i contratti definitivi stipulati nel 1992 e  relativi
a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
   d)  1,75%  per  i contratti definitivi stipulati sempre nel 1992 e
relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 dicembre 1991
                                                   Il Ministro: CARLI