IL MINISTRO DEL TESORO Vista la risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ed in particolare il paragrafo E, che afferma la responsabilita' dell'Iraq per i danni di guerra subiti da governi, cittadini o imprese straniere a seguito dell'invasione del Kuwait e che prevede l'insediamento di una commissione per l'esame delle richieste di risarcimento nonche' la creazione di un fondo destinato al pagamento delle riparazioni alimentato dai proventi delle vendite di petrolio iracheno a tal fine autorizzate; Vista la risoluzione ONU 692 (1991), la quale precisa che compete ai governi interessati la raccolta e la trasmissione alla cennata commissione delle istanze di risarcimento, eventualmente ordinate per categorie omogenee; Considerato che in data 2 agosto u.s. si e' insediata la commissione istituita dalla citata risoluzione 687, la quale ha intrapreso i lavori per la definizione dei requisiti di ammissibilita' delle richieste di risarcimento e per la creazione di una procedura di inoltro e decisione delle istanze stesse; Ritenuta la necessita' di istituire un comitato preposto alla raccolta, istruzione, ammissione e trasmissione alla menzionata commissione costituita presso l'ONU delle domande di riparazione dei danni risarcibili ai sensi della citata risoluzione 687 subiti da soggetti di nazionalita' italiana; Decreta: E' istituito presso la Direzione generale del tesoro del Ministero del tesoro un comitato preposto, sulla base dei criteri contenuti nelle risoluzioni dell'ONU in materia, alla raccolta, istruzione, ammissione e trasmissione ai competenti organi internazionali delle domande di riparazione di danni subiti da soggetti di nazionalita' italiana e risarcibili a valere sullo speciale fondo previsto dalla risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il comitato e' composto da dieci membri, di cui quattro della Direzione generale del tesoro, due della Direzione generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri, due della Direzione generale delle valute del Ministero del commercio con l'estero e due della Banca d'Italia. La presidenza del comitato spetta ad un funzionario della Direzione generale del tesoro con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1991 Il Ministro: CARLI