IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' di emanare nuove disposizioni intese a prevenire e reprimere il grave fenomeno dell'estorsione ed a sostenere, con misure di carattere anche economico, l'attivita' delle categorie produttive che a causa del rifiuto opposto a richieste estorsive subiscono un danno patrimoniale; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare idonei correttivi al regime delle misure cautelari, anche in relazione alla pendenza di processi per fatti di particolare gravita' e all'allarme suscitato nella pubblica opinione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Elargizioni pecuniarie a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive 1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito e' corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. 2. L'elargizione e' corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'articolo 5, a condizione che: a) si tratti di danno provocato allo scopo di costringere la vittima a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva o a recedere dal rifiuto opposto a tali richieste, ovvero si tratti di danno comunque causato per finalita' di ritorsione conseguente al rifiuto medesimo; b) il rifiuto di cui alla lettera a) o, comunque, la mancata adesione alle richieste estorsive, permangano anche in epoca successiva alla presentazione della domanda di cui all'articolo 3; c) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso, ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale; d) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, ne' risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e 10-quater, comma secondo, della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione; e) il danno patrimoniale superi, per ammontare, quello eventualmente coperto, anche indirettamente, da polizza assicurativa; f) il fatto delittuoso sia stato denunziato all'autorita' giudiziaria senza ritardo e con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza. 3. Non si tiene conto della condizione di cui alla lettera d) del comma 2 quando la vittima fornisce un rilevante contributo all'autorita' di polizia o all'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato dal quale e' derivato il danno, o di reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. 4. L'elargizione e' corrisposta in relazione ad eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.