IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per  l'edilizia
residenziale  ed,  in  particolare, l'art. 26, riguardante il settore
dell'edilizia rurale;
  Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n.  865,  e
successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente
programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed
agevolata;
  Visto  il  decreto-legge  16  marzo  1973,  n.  31, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  maggio  1973,   n.   205,   recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  colpite dal terremoto del
novembre-dicembre  1972  dei  comuni   delle   Marche,   dell'Umbria,
dell'Abruzzo  e  del  Lazio,  nonche' norme per accelerare l'opera di
ricostruzione in Tuscania;
  Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n.  1022,  convertito  con
modificazioni,  nella  legge 1› novembre 1965, n. 1179, recante norme
per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Visto il decreto-legge 6 ottobre  1972,  n.  552,  convertito,  con
modificazioni,   nella   legge  2  dicembre  1972,  n.  734,  recante
provvidenze a  favore  delle  popolazioni  dei  comuni  delle  Marche
colpite dal terremoto;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze  a  favore
di  zone  sinistrate  dalla  catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(proprieta' unita' immobiliare);
  Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante  provvidenze  per  la
razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della  ricettivita' alberghiera e
turistica e l'art. 109, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;
  Visto  il  proprio  decreto  del  21 dicembre 1991, con il quale e'
stata determinata  la  commissione  onnicomprensiva  da  riconoscere,
nell'anno  1992, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle
operazioni  di  credito  agevolato   previste   dalle   leggi   sopra
menzionate;
  Vista  la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto
che, per il bimestre  gennaio-febbraio  1992  il  costo  medio  della
provvista dei fondi per le cennate operazioni e' pari al 13,20%;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie,  previstre  dalle  disposizioni  indicate in premessa, e'
pari al 13,20% per il bimestre gennaio-febbraio 1992.
  La  commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti   di
credito e' pari:
    a)  allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati a far tempo
dal 1› gennaio 1992 e per quelli definitivi  stipulati  nello  stesso
anno, relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990;
    b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1992,
relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
    c)  all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1992
e relativi a contratti condizionati  stipulati  entro  il  30  giugno
1988;
  Di conseguenza, il tasso di riferimento e' pari:
   1) al 14,15% per le operazioni di cui al punto a);
   2) al 14,65% per le operazioni di cui al punto b);
   3) al 14,95% per le operazioni di cui al punto c).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 dicembre 1991
                                                   Il Ministro: CARLI