Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,  n.  120,  che  dispone
interventi  urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti
pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a  movimenti  franosi  in
atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto  il  comma  4  del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n. 120, concernente l'utilizzazione  di  somme  assegnate  per  scopi
determinati  al  Fondo  per  la  protezione  civile e non interamente
impiegate;
  Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-
legge 26 gennaio 1987, n. 8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  27  marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine
di affrontare l'emergenza di alcuni  dissesti  idrogeologici  che  si
appalesa  improcrastinabile  e'  necessario  far ricorso alla residua
disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della
legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20   maggio  1987  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno  1987  che,
tra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988,  n.  1348/FPC  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che detta norme
dirette ad accelerare le procedure dei progetti per  l'esecuzione  di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste  le  risultanze  del  verbale di sopralluogo, effettuato il 3
giugno 1991 ai sensi dell'art. 1  del  su  citato  decreto  legge  26
gennaio  1987,  n.  8, dal quale si rileva una situazione di pericolo
incombente per  la  pubblica  incolumita'  causato  da  un  movimento
franoso  che interessa il centro dell'abitato del comune di Castel S.
Vincenzo;
  Visto lo studio fatto eseguire dal sindaco di  Castel  S.  Vincenzo
per  l'intervento  di stabilizzazione del centro urbano che definisce
in 4.582 milioni di lire la somma globalmente necessaria;
  Vista la nota n. 344 in  data  5  ottobre  1991  con  la  quale  il
prefetto  di Isernia rappresenta l'inderogabile necessita' di urgenti
interventi tesi alla salvaguardia del centro  storico  di  Castel  S.
Vincenzo che corre il rischio della totale evacuazione;
  Ravvisata  la  necessita',  in  considerazione  dei  limitati fondi
disponibili,  di  consentire,  con  urgenza,   un   primo   immediato
intervento  sul  movimento  franoso su citato, teso alla eliminazione
del piu' incombente pericolo per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le  finalita'  di  cui  in  premessa,  il  comune di Castel S.
Vincenzo e' autorizzato all'esecuzione delle attivita' e delle  opere
piu'  urgenti  tese  all'eliminazione  del  pericolo  incombente  per
dissesto  idrogeologico  interessante  la  zona  del  centro  storico
dell'abitato.