IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica; Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, concernente criteri e modalita' di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero; Visto il proprio decreto del 31 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 1991, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre novembre-dicembre 1991 e' stato determinato nella misura del 13,50 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria; Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa e' stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1,05 per cento; Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre gennaio-febbraio 1992 relativo alle operazioni sopra indi- cate; Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonche' dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre gennaio-febbraio 1992 e' determinato nella misura del 13,40 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 1991 Il Ministro: CARLI