IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27 marzo 1987, n. 120, che dispone
interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere  incombenti
pericoli  per  la  pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in
atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 4 del citato art. 1  del  decreto-legge  26  gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  la  utilizzazione di somme assegnate per scopi
determinati al Fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate;
  Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-
legge  26  gennaio  1987,  n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto,  al  fine
di  affrontare  l'emergenza  di  alcuni dissesti idrogeologici che si
appalesa improcrastinabile e' necessario  far  ricorso  alla  residua
disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della
legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987  rispettivamente  pubblicate   nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio  1988, n. 1348/FPC pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo per la protezione civile;
  Vista la nota n. 1525 datata 30 maggio 1987 con la quale il sindaco
del comune di Montappone rappresenta la grave situazione franosa;
  Visto il verbale redatto, in data 8 novembre 1988,  a  seguito  del
sopralluogo  tenuto  dal  rappresentante  del gruppo nazionale per la
difesa delle catastrofi idrogeologiche,  nel  quale  si  evidenza  il
carattere di pericolo per la pubblica e privata incolumita' rivestito
dalla   situazione   esistente,  nel  centro  urbano  del  comune  di
Montappone;
  Vista la nota n.  3874  datata  21  dicembre  1991  del  comune  di
Montappone  con  la  quale  si  rappresenta la gravita' del movimento
franoso con tutti gli effetti negativi sulla popolazione, nonche'  il
progetto  generale  di  risanamento dell'area pari a L. 8.500.000.000
comprensivo di un primo stralcio di L. 1.500.000.000 per lavori  piu'
urgenti;
  Considerata l'estrema limitatezza di fondi disponibili;
  Ravvisata  la necessita', di consentire l'immediato intervento teso
alla eliminazione del  piu'  immediato  pericolo  incombente  per  la
pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Al  fine  di consentire la rimozione del pericolo incombente per la
pubblica incolumita' nel centro urbano del comune  di  Montappone  e'
assegnata a detto comune la somma di L. 1.500.000.000.