IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che
dispone  interventi  urgenti  sul  territorio nazionale per rimuovere
incombenti pericoli per la pubblica incolumita'  dovuti  a  movimenti
franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto  il  comma  4  del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n. 120, concernente la utilizzazione di  somme  assegnate  per  scopi
determinati  al  Fondo  per  la  protezione  civile e non interamente
impiegate;
  Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-
legge 26 gennaio 1987, n. 8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  27  marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine
di affrontare l'emergenza di alcuni  dissesti  idrogeologici  che  si
appalesa  improcastinabile  e'  necessario  far  ricorso alla residua
disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della
legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del 20 maggio 1987 rispettivamente pubbicate nella Gazzetta Ufficiale
n.  190  del  13  agosto  1985  e  n.  128 del 4 giugno 1987 che, tra
l'altro, dettano norme in merito all'esclusione  dell'istituto  della
revisione  prezzi  per  tutte  le  opere  che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988,  n.  1348/FPC  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che detta norme
dirette ad accelerare le procedure dei progetti per  l'esecuzione  di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto  il  verbale  del  sopralluogo  eseguito il 25 marzo 1991 dal
Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince
un diffuso stato di dissesto idrogeologico che  interessa  il  centro
abitato,   con  particolare  incidenza  sugli  edifici  delle  scuole
elementari, medie e materne;
  Vista la nota n. 4203 in data 20 agosto 1991 con la quale il comune
di Pietramontecorvino invia, a fronte di un'esigenza di intervento di
L. 7.800.000.000, un progetto  di  massima  primo  stralcio  per  gli
interventi  sugli  edifici scolastici elementari, medie e materne per
un importo di L. 1.500.000.000;
  Visto il progetto di massima dei lavori nell'abitato,  dell'importo
di L. 7.800.000.000 inviato dall'assessorato ai lavori pubblici della
regione Puglia con nota n. 9982 del 18 settembre 1991;
  Vista  la  nota  n.  7666  in  data 5 novembre 1991 con la quale il
sindaco  di  Pietramontecorvino  sollecita  il  finanziamento  di  L.
1.500.000.000per   la  realizzazione  degli  interventi  urgenti  per
l'eliminazione  dell'incombente  pericolo  sugli  edifici  scolastici
sopra menzionati;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata la necessita' di consentire un primo immediato intervento
teso   alla  eliminazione  del  pericolo  derivante  dallo  stato  di
precarieta' statica degli edifici scolastici citati;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  di  cui  in premessa e assegnata al comune di
Pietramontecorvino la somma di lire 1.000.000.000.