IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate; Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto- legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcastinabile e' necessario far ricorso alla residua disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubbicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Visto il verbale del sopralluogo eseguito il 25 marzo 1991 dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince un diffuso stato di dissesto idrogeologico che interessa il centro abitato, con particolare incidenza sugli edifici delle scuole elementari, medie e materne; Vista la nota n. 4203 in data 20 agosto 1991 con la quale il comune di Pietramontecorvino invia, a fronte di un'esigenza di intervento di L. 7.800.000.000, un progetto di massima primo stralcio per gli interventi sugli edifici scolastici elementari, medie e materne per un importo di L. 1.500.000.000; Visto il progetto di massima dei lavori nell'abitato, dell'importo di L. 7.800.000.000 inviato dall'assessorato ai lavori pubblici della regione Puglia con nota n. 9982 del 18 settembre 1991; Vista la nota n. 7666 in data 5 novembre 1991 con la quale il sindaco di Pietramontecorvino sollecita il finanziamento di L. 1.500.000.000per la realizzazione degli interventi urgenti per l'eliminazione dell'incombente pericolo sugli edifici scolastici sopra menzionati; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo derivante dallo stato di precarieta' statica degli edifici scolastici citati; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per gli interventi di cui in premessa e assegnata al comune di Pietramontecorvino la somma di lire 1.000.000.000.