IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto l'art. 8, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 10 arile 1962, n. 165;
  Riconosciuta   la   necessita'   di   emanare  una  disciplina  per
l'attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio
delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE);
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 21 novembre 1991;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata il 29 novembre 1991, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Pubblicita' dei prodotti del tabacco
  1. E' vietata la pubblicita' televisiva delle sigarette e  di  ogni
altro  prodotto  del  tabacco, anche se effettuata in forma indiretta
mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di  altri  elementi
caratteristici  di prodotti del tabacco o di aziende la cui attivita'
principale  consiste  nella  produzione  o  nella  vendita  di   tali
prodotti,  quando  per  forme,  modalita' e mezzi impiegati ovvero in
base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea
a perseguire una finalita' pubblicitaria dei prodotti stessi.
  2. Al fine di determinare quale sia l'attivita' principale  di  cui
al  precedente  comma  1,  deve  farsi  riferimento all'incidenza del
fatturato delle singole attivita' di modo che quella  principale  sia
comunque  prevalente  rispetto  a  ciascuna  delle altre attivita' di
impresa nell'ambito del territorio nazionale.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n.
          1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la   lettura   delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
            -  La  direttiva CEE n. 89/552, relativa al coordinamento
          di determinate disposizioni  legislative,  regolamentari  e
          amministrative  degli  Stati membri concernenti l'esercizio
          delle  attivita'  televisive,  e'  stata   pubblica   nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 298 del 17
          ottobre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  n.  93 del 27 novembre 1989, 2a serie
          speciale. Si trascrive il testo dei relativi  articoli  13,
          15 e 16:
             "Art.  13.  -  E' vietata qualsiasi forma di pubblicita'
          televisiva delle  sigarette  e  degli  altri  prodotti  del
          tabacco".
             "Art.  15.  -  La  pubblicita'  televisiva delle bevande
          alcoliche deve conformarsi ai seguenti criteri:
               a) non rivolgersi espressamente ai minorenni, ne',  in
          particolare,  presentare minorenni intenti a consumare tali
          bevande;
               b) non collegare il consumo di alcolici  con  migliori
          prodezze fisiche o con la guida di autoveicoli;
               c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici
          contribuisca al successo sociale o sessuale;
               d)  non  indurre  a  credere  che le bevande alcoliche
          possiedano qualita' terapeutiche stimolanti o  calmanti,  o
          che  contribuiscano  a  risolvere  situazioni  di conflitto
          psicologico;
               e) non incoraggiare  il  consumo  smodato  di  bevande
          alcoliche  o  presentare in una luce negativa l'astinenza o
          la sobrieta';
               f)  non  insistere  sul  forte  grado  alcolico   come
          qualita' positiva delle bevande".
             "Art.  16. - La pubblicita' televisiva non deve arrecare
          un pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve pertanto
          rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
               a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare
          un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la
          credulita';
               b) non esortare direttamente i minorenni a  persuadere
          genitori  o  altre  persone  ad  acquistare tali prodotti o
          servizi;
               c)  non  sfruttare  la  particolare  fiducia   che   i
          minorenni  ripongono  nei  genitori,  negli insegnanti o in
          altre persone;
               d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni
          pericolose".
          Note alle premesse:
             - Il  comma  5  dell'art.  8  della  legge  n.  223/1990
          (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato)
          prevede  che:  "E'  vietata  la  pubblicita'  radiofonica e
          televisiva dei medicinali e delle cure mediche  disponibili
          unicamente  con  ricetta  medica. Il Ministro delle poste e
          delle telecomunicazioni emana  con  proprio  decreto  norme
          sull'inserimento  dei  messaggi  pubblicitari in attuazione
          degli articoli 13, 15 e 16 della  direttiva  del  Consiglio
          delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE)".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  La  legge n. 165/1962 reca: "Divieto della propaganda
          pubblicitaria di prodotti da fumo".
             - Per  il  testo  degli  articoli  13,  15  e  16  della
          direttiva CEE n.  89/552 si veda in nota al titolo.