IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto l'art. 8, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 10 arile 1962, n. 165; Riconosciuta la necessita' di emanare una disciplina per l'attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE); Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata il 29 novembre 1991, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Pubblicita' dei prodotti del tabacco 1. E' vietata la pubblicita' televisiva delle sigarette e di ogni altro prodotto del tabacco, anche se effettuata in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attivita' principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalita' e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una finalita' pubblicitaria dei prodotti stessi. 2. Al fine di determinare quale sia l'attivita' principale di cui al precedente comma 1, deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attivita' di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attivita' di impresa nell'ambito del territorio nazionale.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La direttiva CEE n. 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, e' stata pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 298 del 17 ottobre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 27 novembre 1989, 2a serie speciale. Si trascrive il testo dei relativi articoli 13, 15 e 16: "Art. 13. - E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' televisiva delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco". "Art. 15. - La pubblicita' televisiva delle bevande alcoliche deve conformarsi ai seguenti criteri: a) non rivolgersi espressamente ai minorenni, ne', in particolare, presentare minorenni intenti a consumare tali bevande; b) non collegare il consumo di alcolici con migliori prodezze fisiche o con la guida di autoveicoli; c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale; d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualita' terapeutiche stimolanti o calmanti, o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico; e) non incoraggiare il consumo smodato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrieta'; f) non insistere sul forte grado alcolico come qualita' positiva delle bevande". "Art. 16. - La pubblicita' televisiva non deve arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve pertanto rispettare i seguenti criteri a loro tutela: a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita'; b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi; c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone; d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose". Note alle premesse: - Il comma 5 dell'art. 8 della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) prevede che: "E' vietata la pubblicita' radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana con proprio decreto norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE)". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La legge n. 165/1962 reca: "Divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo". - Per il testo degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva CEE n. 89/552 si veda in nota al titolo.