IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  5 maggio 1918, n.
1852, contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica,
ed in particolare l'art. 216;
  Visto  il  regio  decreto  4  maggio  1925,  n.   653,   contenente
disposizioni  sugli  alunni,  esami  e  tasse  negli istituti medi di
istruzione, ed in particolare gli articoli 4, 15, 41, 44, 46, 56, 57,
60, 64, 66, 79, 80, 85 e 95;
  Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed  in  particolare
l'art. 137;
  Visto il regio decreto 22 novembre 1929, n. 2049;
  Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, con il quale sono
stati fissati gli orari ed i programmi dei conservatori musicali;
  Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, concernente il riordinamento
dell'istruzione media-tecnica;
  Visto  il  regio  decreto  11  agosto  1933,  n.  1286, concernente
l'ordinamento degli istituti per la formazione degli  insegnanti  per
le scuole di grado preparatorio;
  Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito
nella   legge  2  giugno  1939,  n.  739,  contenente  norme  per  la
istituzione di scuole e di istituti di  istruzione  media-tecnica  ad
ordinamento speciale;
  Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86, ed in particolare l'art. 32,
disciplinante  gli  esami  di  idoneita'  presso le scuole legalmente
riconosciute dipendenti dall'autorita' ecclesiastica;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227,
concernente l'ammissione con abbreviazione dell'intervallo agli esami
di maturita', ed in particolare gli articoli 1 e 41;
  Visto l'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130,  per  il  quale
gli alunni dei licei linguistici riconosciuti sostengono gli esami di
licenza  in  analogia  alle  norme  che regolano gli esami di Stato a
conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori;
  Visto il decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n.
503, con il quale sono stati approvati i programmi didattici  per  la
scuola primaria;
  Vista  la  legge 24 dicembre 1957, n. 1254, con la quale sono stati
introdotti i cicli didattici nella scuola elementare;
  Vista la legge 7 febbraio 1957, n. 88,  recante  provvedimenti  per
l'educazione fisica;
  Vista  la legge 6 marzo 1958, n. 184, contenente disposizioni sugli
scrutini  ed  esami  negli  istituti  di  istruzione  secondaria   ed
artistica, ed in particolare l'art. 4;
  Vista  la  legge  31  dicembre  1962,  n.  1859,  contenente  norme
sull'istituzione e sull'ordinamento della scuola media statale, ed in
particolare gli articoli 8, secondo comma, e 16;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n.
362, contenente norme di esecuzione della legge 31 dicembre 1962,  n.
1859,  e,  in  particolare,  gli  articoli 7, terzo comma, 8, secondo
comma;
  Visto  il  decreto-legge  15  febbraio  1969, n. 9, convertito, con
modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, ed, in particolare,
l'art. 2;
  Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli
istituti professionali, ed, in partcolare, gli articoli 1 e 6;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre  1969,
n.  1090,  contenente  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 1966, n. 362, sull'esame  di  Stato  di  licenza
nella scuola media;
  Visto   il   decreto   ministeriale  15  maggio  1970,  concernente
l'attuazione dell'art. 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;
  Vista la legge 14 settembre 1970,  n.  692,  sulla  sperimentazione
negli istituti d'arte;
  Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, concernente la proroga della
validita'   delle   disposizioni   sugli   esami   di  maturita',  di
abilitazione e licenza della scuola media di cui al decreto-legge  15
febbraio  1969,  n.  9,  convertito, con modificazioni, nella legge 5
aprile 1969, n. 119;
  Visto decreto del Presidente della Repubblica 31  maggio  1974,  n.
416,  con  il  quale  sono  state  disciplinate  le  attribuzioni dei
consigli di classe e di interclasse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
419, relativo alla sperimentazione;
  Vista la legge 16 giugno 1977,  n.  348,  contenente  modifiche  di
alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
  Vista  la  legge  4  agosto  1977,  n.  517, contenente norme sulla
valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione
nelle  scuole  dell'obbligo,  nonche'   altre   norme   di   modifica
all'ordinamento  scolastico,  ed, in particolare, gli articoli 3 e 4,
quarto comma;
  Vista la legge 16 luglio 1984,  n.  326,  contenente  modifiche  ed
integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270;
  Vista  la legge 9 agosto 1986, n. 467, recante norme sul calendario
scolastico;
  Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1973;
  Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979;
  Visto  il  decreto   ministeriale   14   aprile   1978   contenente
disposizioni sugli esami di idoneita' nella scuola media;
  Visto   il  decreto  ministeriale  9  febbraio  1979,  relativo  ai
programmi, orari di insegnamento e prove d'esame per la scuola  media
statale;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 agosto 1981, concernente criteri
orientativi per le prove di esame di Stato per il  conseguimento  del
diploma  di  licenza della scuola media e modalita' dello svolgimento
della medesima;
  Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1984;
  Visto il decreto ministeriale  17  maggio  1991,  n.  131,  che  ha
determinato  le  materie  che  possono  formare oggetto della seconda
prova scritta grafica  o  scritto-grafica,  dell'esame  di  maturita'
professionale a decorrere dall'anno scolastico 1991-92;
  Vista l'ordinanza ministeriale 5 marzo 1970;
  Vista la circolare ministeriale 19 aprile 1972, n. 139;
  Vista l'ordinanza ministeriale 29 marzo 1974;
  Vista la circolare ministeriale 7 maggio 1975, n. 122;
  Vista  la  circolare  ministeriale  n.  237  del 14 settembre 1977,
applicativa della legge 4 agosto 1977, n. 517;
  Vista l'ordinanza  ministeriale  12  maggio  1978,  n.  131,  sugli
scrutini ed esami nelle scuole elementari;
  Vista l'ordinanza ministeriale 29 gennaio 1982;
  Vista la circolare ministeriale 23 aprile 1982, prot. 537;
  Vista l'ordinanza ministeriale 17 novembre 1983;
  Vista la circolare ministeriale 3 dicembre 1983, n. 330;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  30 gennaio 1984 sugli scrutini ed
esami nelle scuole secondarie non statali;
  Vista l'ordinanza ministeriale 21 gennaio 1985, relativa al termine
per la presentazione delle istanze per la partecipazione  agli  esami
di idoneita' nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute;
  Vista la circolare ministeriale 12 giugno 1985, n. 189;
  Vista  la  sentenza  della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno
1987;
  Visto il parere del consiglio di Stato n. 348 del 10 aprile 1991;
  Vista la circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988;
  Considerato che il regio decreto-legge  16  maggio  1940,  n.  417,
convertito  nella  legge  25  giugno  1940,  n. 854, ha attribuito al
Ministro della pubblica istruzione il  potere  di  disciplinare,  con
propria  ordinanza,  le  modalita' degli scrutini e degli esami nelle
scuole di ogni ordine e grado;
                               Ordina:
                               Art. 1.
                   Scrutini ed esami di idoneita'
  1. Gli scrutini finali per le classi prima, seconda, terza e quarta
elementare si effettuano e sono pubblicati entro il termine stabilito
dal calendario scolastico.
  2. Gli esami di licenza ed idoneita',  che  si  svolgono  in  unica
sessione, avranno inizio secondo il calendario scolastico.
  3.  Le  domande  di partecipazione agli esami di idoneita' da parte
degli alunni di scuola familiare e privata dovranno essere presentate
ai direttori didattici competenti per zona  entro  il  15  maggio  di
ciascun anno.
  4.   Lo   scrutinio   finale   costituisce  il  momento  conclusivo
dell'attivita' educativa annuale e non deve essere la  risultanza  di
apposite  prove,  bensi'  delle  osservazioni  effettuate  nel  corso
dell'intero anno dall'insegnante o dagli insegnanti di classe.
  5.  Gli  elementi  di  valutazione  trimestrale  o   quadrimestrale
costituiscono  la  base  del  giudizio  finale  di  idoneita'  per il
passaggio alla classe successiva che sara' documentato con l'apposito
attestato distribuito con le schede di valutazione.
  6. Nei  casi  in  cui  per  assenze  determinate  da  malattia,  da
trasferimento  della famiglia, o da altri gravi impedimenti di natura
oggettiva, gli alunni non abbiano potuto essere valutati  al  termine
delle  lezioni,  l'insegnante o gli insegnanti ne prendono atto sulla
scheda di valutazione e rinviano la formulazione del giudizio  finale
al  termine  delle  prove suppletive di cui al comma 1 del successivo
art. 7.
  7. L'insegnante o  gli  insegnanti  di  classe  possono,  ai  sensi
dell'art.  1  della  legge  n.  517/1977, non ammettere l'alunno alla
classe successiva soltanto in casi eccezionali,  su  conforme  parere
del  consiglio  di  interclasse,  riunito  con  la  sola presenza dei
docenti.
  8.  A  tal  fine  l'insegnante  di  classe, quando ritenga di dover
proporre la non ammissione di un alunno alla  classe  successiva,  e'
tenuto  a  presentare  apposita,  motivata  relazione al consiglio di
interclasse, tempestivamente convocato. Del parere  di  detto  organo
sara'  fatta menzione sulla scheda e sul foglio di comunicazione, nel
solo caso in cui venga  deliberata  la  non  ammissione  alla  classe
successiva.