IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto  il  decreto-legge  15  febbraio  1969, n. 9, convertito, con
modificazioni,   nella  legge  5  aprile  1969,  n.  119,  contenente
disposizioni  sugli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di
licenza media;
  Vista  la  legge  15  aprile  1971,  n.  146, con la quale e' stata
prorogata  la validita' delle disposizioni di cui al decreto-legge 15
febbraio 1969, n. 9;
  Visti  gli  articoli  3  e  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31  maggio 1974, n. 419, concernenti, rispettivamente, la
sperimentazione  di  innovazioni  degli ordinamenti e delle strutture
scolastiche e la validita' dei relativi diplomi finali;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  n.  395  del  23  dicembre  1991,
contenenti  norme  sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non
statali di istruzione primaria e secondaria di I e II grado;
  Visti i decreti ministeriali istitutivi di corsi sperimentali negli
istituti di istruzione secondaria superiore;
  Ritenuta  la  necessita'  di  disciplinare con norme particolari lo
svolgimento   degli  esami  di  maturita'  e  di  licenza  nei  corsi
sperimentali predetti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
               Validita' e corrispondenza dei diplomi
  1.  I  diplomi  di  maturita'  classica,  scientifica,  magistrale,
tecnica,  professionale,  artistica,  di  arte applicata e di licenza
linguistica,  conseguiti  al  termine  dei corsi autorizzati ai sensi
dell'art.  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974,  n.  419,  hanno  valore  pari  a  quelli  che  si conseguono a
conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
  2.  I  diplomi  di  maturita'  magistrale e di maturita' artistica,
conseguiti  al  termine  di  corsi  sperimentali  quinquennali,  sono
comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo
di  cui  all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e, pertanto,
validi per l'iscrizione a qualsiasi facolta' universitaria.
  3.  Con il decreto che stabilisce annualmente le materie oggetto di
esame  saranno  indicati  gli  istituti presso i quali si svolgeranno
esami  di  maturita', a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli
di  studio  che  si conseguono al termine di detti corsi in base alle
corrispondenze  stabilite  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica sopra citato.