La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli  elenchi
anagrafici   dei   comuni  dichiarati  colpiti,  nell'anno  1990,  da
eccezionali   calamita'   o   avversita'   atmosferiche   ai    sensi
dell'articolo  4  della  legge 15 ottobre 1981, n. 590, i quali siano
rimasti privi di occupazione, nel medesimo anno, in  conseguenza  dei
predetti   eventi,   e'   riconosciuto   ai   fini  previdenziali  ed
assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno
1990, il numero di giornate necessario al raggiungimento  del  numero
di   giornate   riconosciuto   nell'anno   1989,  fermo  restando  il
trattamento eventualmente piu' favorevole risultante dalla  effettiva
attivita'  lavorativa  svolta. Il predetto beneficio viene concesso a
condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno  1990  almeno
cinque  giornate  di  lavoro.  Lo  stesso  diritto  alle  prestazioni
previdenziali  e'  esteso  a  favore  dei  piccoli   coloni   e   dei
compartecipanti   familiari  delle  aziende  colpite  dalle  predette
avversita'. Il termine di presentazione delle domande di  prestazioni
di  disoccupazione da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono,
per il  perfezionamento  del  diritto,  delle  giornate  riconosciute
nell'anno precedente, e' fissato al 31 luglio 1991.
  2.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del presente articolo,
valutato in lire 2.500 milioni, si provvede a carico  della  gestione
di  cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale
utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8,  comma  2,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  La  legge n. 590/1981 reca: "Nuove norme per il Fondo
          di  solidarieta'  nazionale".  Si  trascrive  il  teso  del
          relativo art. 4:
             "Art. 4. - Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
          previo  accertamento degli effetti degli eventi calamitosi,
          dichiara, entro 30 giorni  dalla  richiesta  delle  regioni
          interessate,   l'esistenza   di   eccezionale  calamita'  o
          avversita' atmosferica,  ai  sensi  della  lettera  a)  del
          quarto  comma dell'art. 70 del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
             -   Il   testo  dell'art.  37  della  legge  n.  88/1989
          (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della  previdenza
          sociale   e  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro) e' il seguente:
             "Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali  e  di
          sostegno  alle  gestioni  previdenziali). - 1. E' istituita
          presso l'INPS la 'Gestione degli interventi assistenziali e
          di sostegno alle gestioni previdenziali'.
             2. Il finanziamento  della  gestione  e'  assunto  dallo
          Stato.
             3. Sono a carico della gestione:
               a)  Le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge
          30 aprile 1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  ivi  comprese  quelle erogate ai sensi degli
          articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973,  n.  854,  e
          successive modificazioni e integrazioni;
               b)  l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della
          legge 12 giugno 1984, n. 222;
               c) una quota parte di ciascuna mensilita' di  pensione
          erogata  dal  Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti, dalle
          gestioni dei lavoratori autonomi, dalla  gestione  speciale
          minatori  e  dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
          per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un  importo
          pari  a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma
          3, della  legge  11  marzo  1988,  n.  67.  Tale  somma  e'
          annualmente  adeguata,  con  la  legge finanziaria, in base
          alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto centrale di statistica;
               d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive
          disposte  per  legge  in  favore  di particolari categorie,
          settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-
          lavoro, di  solidarieta'  e  l'apprendistato  e  gli  oneri
          relativi  a trattamenti di famiglia per i quali e' previsto
          per legge il  concorso  dello  Stato  o  a  trattamenti  di
          integrazione   salariale   straordinaria  e  a  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro  trattamento
          similare posto per legge a carico dello Stato;
               e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
               f)  l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
          rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge  28  agosto
          1970,  n.    622,  convertito  in legge, con modificazioni,
          dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi
          di cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75,  delle
          maggiorazioni  di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15
          aprile 1985, n.  140,  nonche'  delle  quote  di  pensione,
          afferenti  ai  periodi  lavorativi prestati presso le Forze
          armate alleate e presso l'UNRRA.  Sono  altresi'  a  carico
          della   gestione   tutti  gli  oneri  relativi  agli  altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge.
             4.  L'onere  di  cui  al  comma  3,  lettera c), assorbe
          l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965,  n.
          903,  i  contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno
          1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978,  n.
          843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
             5.  L'importo  dei trasferimenti da parte dello Stato ai
          fini della progressiva assunzione degli oneri di  cui  alle
          lettere  d)  ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
          oneri di cui al  presente  articolo  si  provvede  mediante
          proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti  disposti
          dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
             6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i
          coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  con  decorrenza
          anteriore   al   1›   gennaio  1989  e  delle  pensioni  di
          riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle rel-
          ative spese di amministrazione e' assunto  progressivamente
          a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la
          legge  finanziaria,  tenendo  anche  conto  degli eventuali
          apporti di solidarieta' delle altre gestioni.
             7. Il bilancio della gestione e' unico e,  per  ciascuna
          forma  di  intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
             8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori
          di lavoro destinati al  finanziamento  dei  trattamenti  di
          integrazione  salariale  straordinaria  e  dei  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati  al
          finanziamento dei pensionamenti anticipati".
             -  Il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 910/1986 (Legge
          finanziaria  1987)  prevede   che:   "E'   autorizzata   la
          concessione   di  un  contributo  alla  cassa  integrazione
          guadagni  degli  operai  dell'industria,  da  versare  alla
          separata  contabilita' degli interventi straordinari di cui
          all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in ragione
          di lire 3.000 miliardi  per  l'anno  1987,  di  lire  2.500
          miliardi  per  l'anno  1988  e  di  lire 2.000 miliardi per
          l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 si provvede con  le
          modalita'  di cui all'art. 19, quattordicesimo comma, della
          legge 22 dicembre 1984, n. 887. Continuano ad applicarsi  i
          criteri  di  cui  al  comma  4  dell'art. 19 della legge 28
          febbraio  1986,  n.  41,  intendendosi  corrispondentemente
          sostituito il riferimento temporale ivi contenuto".