IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale; Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate; Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto- legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile e' necessario far ricorso alla residua disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Viste le risultanze del verbale di sopralluogo, effettuato il 2 aprile 1991 da parte del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, nel quale si rileva una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumita' causato da un movimento franoso che interessa l'ex convento Agostiniane e l'adiacente centro dell'abitato nel comune di Trani; Vista la nota n. 24207 datata 3 settembre 1991 del comune di Trani con la quale si trasmette un progetto generale di risanamento pari a L. 3.200.000.000 comprendente anche interventi di restauro non compatibili con le finalita' della legge 27 marzo 1987, n. 120; Ravvisata comunque la necessita', di aderire a tale richiesta, per il solo consolidamento statico dell'ex convento Agostiniane, al fine di eliminare lo stato di pericolo incombente; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per le finalita' di cui in premessa, il comune di Trani e' autorizzato all'esecuzione delle attivita' e delle opere piu' urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico interessante la zona del centro abitato e l'ex convento Agostiniane.