IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto   l'art.   1,  del  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio
nazionale;
  Visto il comma 4 del citato art. 1  del  decreto-legge  26  gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  la  utilizzazione di somme assegnate per scopi
determinati al Fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate;
  Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-
legge  26  gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine
di affrontare l'emergenza di alcuni  dissesti  idrogeologici  che  si
appalesa  improcrastinabile  e'  necessario  far ricorso alla residua
disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della
legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20   maggio  1987  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno  1987  che,
tra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n.  1348/FPC,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che detta norme
dirette ad accelerare le procedure dei progetti per  l'esecuzione  di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste  le  risultanze  del  verbale di sopralluogo, effettuato il 2
aprile 1991 da  parte  del  gruppo  nazionale  per  la  difesa  dalle
catastrofi  idrogeologiche,  nel  quale  si  rileva una situazione di
pericolo  incombente  per  la  pubblica  incolumita'  causato  da  un
movimento   franoso   che   interessa  l'ex  convento  Agostiniane  e
l'adiacente centro dell'abitato nel comune di Trani;
  Vista la nota n. 24207 datata 3 settembre 1991 del comune di  Trani
con  la quale si trasmette un progetto generale di risanamento pari a
L.  3.200.000.000  comprendente  anche  interventi  di  restauro  non
compatibili con le finalita' della legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Ravvisata  comunque la necessita', di aderire a tale richiesta, per
il solo consolidamento statico dell'ex convento Agostiniane, al  fine
di eliminare lo stato di pericolo incombente;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per le finalita'  di  cui  in  premessa,  il  comune  di  Trani  e'
autorizzato all'esecuzione delle attivita' e delle opere piu' urgenti
tese   all'eliminazione   del   pericolo   incombente   per  dissesto
idrogeologico interessante la zona del centro abitato e l'ex convento
Agostiniane.