IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione del Fondo per la manodopera; Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1991 con il quale e' stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo mobilita' per l'anno finanziario 1991; Vista la decisione n. C (90) 2683 del 17 dicembre 1990 con la quale la Commissione delle Comunita' europee ha disposto l'erogazione di un contributo in favore degli organismi indicati nell'elenco allegato alla decisione stessa; Vista la quietanza n. 9774 emessa dalla Tesoreria centrale dello Stato in data 16 ottobre 1991 da cui risulta che la Commissione delle Comunita' europee ha disposto un versamento di L. 1.943.314.540 (ECU 1.266.801) per la corresponsione di una quota pari al 50% del contributo dell'anno 1991 concesso a ciascuno dei predetti organismi relativo al programma operativo n. 906032/I/6; Considerato che sul bilancio di previsione 1991 del Fondo per la mobilita' della manodopera sono stati istituiti, per memoria, i capitoli 5303, sulla parte entrate, e 1504 sulla parte uscite per accogliere i finanziamenti disposti dal Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori italiani all'estero; Decreta: Articolo unico In aumento: Parte I - ENTRATE Cap. 5303. - Somme versate dalla CEE per la realizzazione di progetti formativi in favore dei lavoratori italiani all'estero. . . + L. 1.943.314.540 In aumento: Parte II - SPESE Cap. 1504. - Somme del Fondo sociale europeo destinate all'attuazione di progetti for- mativi in favore dei lavoratori italiani all'estero . . . . . . . . . . + L. 1.943.314.540 Roma, 12 dicembre 1991 p. Il Ministro: GRIPPO