IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,  n.  120,  che  dispone
interventi  urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti
pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a  movimenti  franosi  in
atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto  il  comma  4  del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n. 120, concernente la utilizzazione di  somme  assegnate  per  scopi
determinati  al  Fondo  per  la  protezione  civile e non interamente
impiegate;
  Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-
legge 26 gennaio 1987, n. 8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  27  marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine
di affrontare l'emergenza di alcuni  dissesti  idrogeologici  che  si
appalesa  improcrastinabile  e'  necessario  far ricorso alla residua
disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della
legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20   maggio  1987  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno  1987  che,
tra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n.  1348/FPC,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che detta norme
dirette ad accelerare le procedure dei progetti per  l'esecuzione  di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto  il verbale redatto, in data 12 settembre 1989, a seguito del
sopralluogo tenuto dal rappresentante del  gruppo  nazionale  per  la
difesa  dalle  catastrofi  idrogeologiche,  nel quale si evidenzia il
carattere di diffuso pericolo per la pubblica e  privata  incolumita'
rivestito dalla situazione esistente, nel centro urbano del comune di
Caprarola;
  Visto  il  telegramma  datato 8 giugno 1991 del comune di Caprarola
nel quale si segnala l'aggravarsi del movimento franoso;
  Vista la nota n. 4048 datata 3 luglio 1991 del comune di  Caprarola
con la quale si trasmette un progetto articolato su cinque interventi
che assommano a oltre L. 11.000.000.000;
  Considerata l'estrema limitatezza di fondi disponibili;
  Ravvisata   la   necessita'   di  consentire  almeno  un  immediato
intervento  teso  alla  eliminazione  del  piu'  immediato   pericolo
incombente per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Al  fine  di consentire la rimozione del pericolo incombente per la
pubblica incolumita' nel centro urbano del  comune  di  Caprarola  e'
assegnata a detto comune la somma di L. 1.000.000.000.