Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195; Viste le ordinanze n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991; n. 2104/FPC del 14 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 1991; n. 2131/FPC del 29 aprile 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1991; n. 2138/FPC del 5 giugno 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991; n. 2154/FPC del 25 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1991 e n. 2178/FPC del 22 novembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 1991 concernenti la disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale impegnato nelle zone della Sicilia orientale colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990; Visto il telefax n. 2774/UFF COMM del 12 dicembre 1991 con il quale il commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale ha comunicato, con parere favorevole, la esigenza rappresentata dal prefetto di Catania di corrispondere a quattro unita' di personale impegnate nelle attivita' istruttorie, preparatorie e di supporto alla commissione incaricata di formulare la graduatoria dei terremotati aventi titolo alla assegnazione di alloggi, compensi per lavoro straordinario, in relazione a prestazioni rese, per un importo quantificato in L. 1.902.000; Considerato che, in relazione al personale impegnato per le esigenze connesse con le attivita' assistenziale e di primo soccorso nella provincia di Catania, l'autorizzazione alla esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza ai limiti previsti dalla vigente normativa e' venuta meno alla data del 15 marzo 1991 ai sensi di quanto previsto dalla precitata ordinanza n. 2104/FPC del 14 marzo 1991; Ravvisata, pertanto, la opportunita' di accedere alla predetta richiesta, autorizzando la corresponsione dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario gia' eseguite, nella misura indicata dal prefetto di Catania in quanto connesse ad esigenze determinatesi successivamente alla predetta data del 15 marzo 1991; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Per le esigenze indicate nelle premesse e' autorizzato il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuato da quattro unita' di personale della prefettura di Catania nella misura di seguito indicata: un segretario amministrativo ore 45, un addetto alle relazioni ore 36, un archivista ore 18 ed un commesso ore 30. Il relativo onere, pari a L. 1.902.000, e' posto a carico del fondo per la protezione civile, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 1991 Il Ministro: CAPRIA