Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  l'ordinanza n. 1684/FPC del 10 aprile 1989, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1989 con la quale, nell'ambito
del programma di intervento di solidarieta' del Governo italiano  nei
confronti della popolazione armena colpita dal disastro sismico del 7
dicembre  1988,  e' stata donata alla popolazione armena la struttura
ospedaliera fornita dall'Associazione nazionale alpina;
  Vista l'ordinanza n. 1845/FPC  del  30  dicembre  1989,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  16  del 20 gennaio 1990, concernente:
"Integrazione all'ordinanza n. 1684/FPC del 10  aprile  1989  recante
autorizzazione  all'Associazione  nazionale  alpini all'esecuzione di
attivita' di soccorso e solidarieta' alla popolazione armena  per  la
realizzazione di un ospedale da campo";
  Considerato  che  l'articolo  4  della citata ordinanza n. 1684/FPC
dispone accanto al rimborso delle spese  sostenute  dall'Associazione
nazionale  alpini  per  l'acquisto  di  materiali  sanitari e tecnici
altresi' il rimborso delle spese relative all'acquisto  di  mezzi  ed
attrezzature  necessarie  al reintegro della struttura ospedaliera da
campo dalla stessa fornita;
  Vista la nota datata 4 luglio  1991  con  la  quale  l'Associazione
nazionale  alpini ha fatto pervenire un progetto di adeguamento della
struttura campale, rilevando che l'obsolescenza di materiali e  delle
soluzioni  tecniche  dell'ospedale  da  campo  fornito  in Armenia, a
seguito  della  rapida  e  continua  evoluzione  del  settore,  rende
indispensabile la modifica dell'iniziale complesso sanitario;
  Vista  la  nota  n.  7293/039/7 Emer datata 6 dicembre 1991, con la
quale il competente  servizio  emergenze  segnala  la  necessita'  di
considerare   favorevolmente  la  richiesta  in  quanto  la  medesima
rispecchia l'esigenza di ricostruire una struttura efficiente, dotata
di  materiali  e  mezzi  rispondenti  alle  nuove  e  piu'   avanzate
tecnologie;
  Viste  le risultanze della commissione, istituita con il decreto n.
2/039/7 Emer del 16 maggio 1989 allo scopo di valutare la  congruita'
della  scelta  e  dei  costi  relativi  al  reintegro della struttura
ospedaliera,  che  ha  individuato  in  circa  L.  1.500.000.000,  il
corrispettivo  ritenuto  congruo  per  la  struttura ospedaliera ed i
materiali sanitari forniti dall'Associazione nazionale alpini;
  Ritenuto, pertanto,  che  si  rende  necessario  procedere  ad  una
modifica  della  citata  ordinanza n. 1684/FPC del 10 aprile 1989 che
tenga conto delle esigenze rappresentate, senza tuttavia che cio'  si
traduca in oneri ulteriori per l'amministrazione;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                           Articolo unico
  Per l'acquisto di una struttura ospedaliera da campo  in  luogo  di
quella  fornita  alla popolazione armena colpita dal disastro sismico
del 7 dicembre 1988, il Servizio bilancio ed AA. AA. e' autorizzato a
rimborsare all'Associazione nazionale alpini, nella misura massima di
L.  1.500.000.000,  comprensivo  dell'anticipazione  gia' concessa ai
sensi dell'ordinanza n. 1845/FPC del 30 dicembre 1989, le  spese  per
l'acquisto  dei relativi mezzi ed attrezzature nonche' per l'acquisto
di materiali sanitari e tecnici.
  L'onere e' a carico dello stanziamento gia'  previsto  dall'art.  5
della ordinanza n. 1684/FPC del 10 aprile 1989.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 28 dicembre 1991
                                                  Il Ministro: CAPRIA