Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 1684/FPC del 10 aprile 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1989 con la quale, nell'ambito del programma di intervento di solidarieta' del Governo italiano nei confronti della popolazione armena colpita dal disastro sismico del 7 dicembre 1988, e' stata donata alla popolazione armena la struttura ospedaliera fornita dall'Associazione nazionale alpina; Vista l'ordinanza n. 1845/FPC del 30 dicembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1990, concernente: "Integrazione all'ordinanza n. 1684/FPC del 10 aprile 1989 recante autorizzazione all'Associazione nazionale alpini all'esecuzione di attivita' di soccorso e solidarieta' alla popolazione armena per la realizzazione di un ospedale da campo"; Considerato che l'articolo 4 della citata ordinanza n. 1684/FPC dispone accanto al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione nazionale alpini per l'acquisto di materiali sanitari e tecnici altresi' il rimborso delle spese relative all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie al reintegro della struttura ospedaliera da campo dalla stessa fornita; Vista la nota datata 4 luglio 1991 con la quale l'Associazione nazionale alpini ha fatto pervenire un progetto di adeguamento della struttura campale, rilevando che l'obsolescenza di materiali e delle soluzioni tecniche dell'ospedale da campo fornito in Armenia, a seguito della rapida e continua evoluzione del settore, rende indispensabile la modifica dell'iniziale complesso sanitario; Vista la nota n. 7293/039/7 Emer datata 6 dicembre 1991, con la quale il competente servizio emergenze segnala la necessita' di considerare favorevolmente la richiesta in quanto la medesima rispecchia l'esigenza di ricostruire una struttura efficiente, dotata di materiali e mezzi rispondenti alle nuove e piu' avanzate tecnologie; Viste le risultanze della commissione, istituita con il decreto n. 2/039/7 Emer del 16 maggio 1989 allo scopo di valutare la congruita' della scelta e dei costi relativi al reintegro della struttura ospedaliera, che ha individuato in circa L. 1.500.000.000, il corrispettivo ritenuto congruo per la struttura ospedaliera ed i materiali sanitari forniti dall'Associazione nazionale alpini; Ritenuto, pertanto, che si rende necessario procedere ad una modifica della citata ordinanza n. 1684/FPC del 10 aprile 1989 che tenga conto delle esigenze rappresentate, senza tuttavia che cio' si traduca in oneri ulteriori per l'amministrazione; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Articolo unico Per l'acquisto di una struttura ospedaliera da campo in luogo di quella fornita alla popolazione armena colpita dal disastro sismico del 7 dicembre 1988, il Servizio bilancio ed AA. AA. e' autorizzato a rimborsare all'Associazione nazionale alpini, nella misura massima di L. 1.500.000.000, comprensivo dell'anticipazione gia' concessa ai sensi dell'ordinanza n. 1845/FPC del 30 dicembre 1989, le spese per l'acquisto dei relativi mezzi ed attrezzature nonche' per l'acquisto di materiali sanitari e tecnici. L'onere e' a carico dello stanziamento gia' previsto dall'art. 5 della ordinanza n. 1684/FPC del 10 aprile 1989. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 1991 Il Ministro: CAPRIA