IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1,  del  decreto-legge  26  gennaio  1987,   n.   8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che
dispone  interventi  urgenti  sul  territorio nazionale per rimuovere
incombenti pericoli per la pubblica incolumita'  dovuti  a  movimenti
franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto  il  comma 4, del citato art. 1, del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n. 120, concernente la utilizzazione di  somme  assegnate  per  scopi
determinati  al  Fondo  per  la  protezione  civile e non interamente
impiegate;
  Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-
legge 26 gennaio 1987, n. 8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  27  marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine
di affrontare l'emergenza di alcuni  dissesti  idrogeologici  che  si
appalesa  improcastinabile  e'  necessario  far  ricorso alla residua
disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della
legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20   maggio  1987  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno  1987  che,
tra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esecuzione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n.  1348/FPC,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che detta norme
dirette ad accelerare le procedure dei progetti per  l'esecuzione  di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste  le  risultanze  del  verbale di sopralluogo, effettuato il 2
maggio 1990 dal Gruppo  nazionale  per  la  difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche,  nel  quale  si  rileva  una  situazione  di pericolo
incombente per  la  pubblica  incolumita'  causato  da  un  movimento
franoso  che  interessa  il  centro abitato del comune di Bagnoli del
Trigno;
  Vista la nota n. 147 in  data  17  maggio  1990  con  la  quale  il
Prefetto  di Isernia rappresenta l'inderogabile necessita' di urgenti
interventi tesi alla salvaguardia del centro abitato di  Bagnoli  del
Trigno;
  Visto  lo  studio  fatto eseguire dal sindaco di Bagnoli del Trigno
per l'intervento di stabilizzazione del centro urbano  che  definisce
5.200 milioni in lire la somma globalmente necessaria;
  Vista  la  nota  n.  3240  datata  21 dicembre 1991 con la quale il
comune di Bagnoli del Trigno rappresenta l'inderogabile necessita' di
interventi tesi alla salvaguardia  del  centro  abitato  tra  via  S.
Silvestro  e  via  Garibaldi,  quantificando i lavori piu' urgenti in
lire 1.000 milioni;
  Ravvisata la  necessita',  in  considerazione  dei  limitati  fondi
disponibili,   di   consentire,   con  urgenza,  un  primo  immediato
intervento sul movimento franoso su citato,  teso  alla  eliminazione
del piu' incombente pericolo per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per le finalita' di cui in  premessa,  il  comune  di  Bagnoli  del
Trigno  e'  autorizzato  all'esecuzione delle attivita' e delle opere
piu'  urgenti  tese  all'eliminazione  del  pericolo  incombente  per
dissesto  idrogeologico  interessante  la  zona  del  centro  storico
dell'abitato.