La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Con decorrenza dal 1› marzo 1991 l'indennita' di accompagnamento
spettante  ai  ciechi  civili  assoluti ai sensi della legge 28 marzo
1968,  n.  406,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   e'
stabilita   in   misura   uguale   all'indennita'  di  assistenza  ed
accompagnamento, disciplinata dall'articolo 3, comma  2,  lettera  A,
della  legge  6  ottobre  1986, n. 656, e successive modificazioni ed
integrazioni, spettante alle persone affette  da  cecita'  bilaterale
assoluta  e  permanente  per causa di guerra ai sensi del testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato  con  decreto
del  Presidente  della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni.
  2. Con la  stessa  decorrenza  di  cui  al  comma  1  si  applicano
all'indennita'  di  accompagnamento  per  i  ciechi civili assoluti i
meccanismi  di   adeguamento   automatico   previsti   e   richiamati
dall'articolo  1  della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'indennita'
di assistenza ed accompagnamento spettante alle  persone  affette  da
cecita' bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             -  La  legge n. 406/1968 reca: "Norme per la concessione
          di una  indennita'  di  accompagnamento  ai  ciechi  civili
          assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili".
             -  Il testo dell'art. 3, comma 2, lettera A, della legge
          n.   656/1986 (Modifiche  ed  integrazioni  alla  normativa
          sulle pensioni di guerra) e' il seguente:
             "2.   L'indennita'   di  assistenza  e'  concessa  nelle
          seguenti misure mensili, comprensive del  conglobamento  di
          cui al precedente art. 2, comma 2:
              lettera A:
               dal 1› gennaio 1985: L. 384.000;
               dal 1› gennaio 1986: L. 506.880".
             -  Il  testo dell'art. 1 della citata legge n. 656/1986,
          come sostituito dall'art. 1 della legge n. 342/1989, e'  il
          seguente:
             "Art.   1   (Adeguamento   automatico   dei  trattamenti
          pensionistici di guerra). - 1. A decorrere dal  1›  gennaio
          1989  sono  adeguati  automaticamente  ogni  anno, mediante
          l'applicazione  sugli  importi  vigenti  al   31   dicembre
          dell'anno  precedente  dell'indice  di  variazione previsto
          dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160,  e'  succes-
          sive modifiche ed integrazioni:
               a)  gli  importi  di  cui alle tabelle C, G, M, N e S,
          degli assegni di  cumulo  di  cui  alla  tabella  F,  degli
          assegni  di  superinvalidita'  di  cui  alla  tabella E del
          decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  1981,
          n. 834;
               b)  l'indennita'  una  tantum  di  cui  al terzo comma
          dell'art. 11 del testo unico  delle  norme  in  materia  di
          pensioni  di  guerra,  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
               c) l'indennita' di assistenza e di  accompagnamento  e
          relative  integrazioni  di  cui all'art. 21 del decreto del
          Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,  come
          sostituito  dall'art.  6  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
               d)  l'assegno  integrativo  per  gli  invalidi  di  1a
          categoria  di cui al secondo comma dell'art. 15 del decreto
          del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,  n.  915,
          l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'art. 17 del
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 915 del 1978,
          l'assegno di incollocabilita'  di  cui  ai  commi  primo  e
          undicesimo  dell'art.  20  del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di  maggiorazione  di
          cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
          n. 915 del 1978;
               e)    la    maggiorazione   e   l'assegno,   previsti,
          rispettivamente, dal secondo comma dell'art. 62 del decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  915  del  1978,  come
          sostituito  dall'art.  11  del decreto del Presidente della
          Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dall'art.    64  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;
               f)  gli  assegni  annessi  alle  decorazioni  al valor
          militare di cui all'art.  15  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
               g) il limite di reddito di cui all'art. 70 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
          come modificato dal comma  3  dell'art.  2  della  presente
          legge;
               h)  gli  assegni  previsti  dall'art. 8 della presente
          legge e dall'art.  38  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  915  del  1978,  come  da ultimo modificato
          dall'art. 4 della presente legge.
             2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al
          comma 1 si intendono conglobati, ai fini  dell'applicazione
          del   sistema  di  adeguamento  automatico,  stabilito  dal
          medesimo comma, per l'anno  1989,  gli  assegni  annui  per
          adeguamento  corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla
          meta' e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero;  per  l'anno
          1990,    l'altra   meta'   dell'assegno   per   adeguamento
          corrisposto nell'anno 1986  e  per  l'anno  1991  l'assegno
          annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.
             3.  L'adeguamento  automatico di cui al comma 1 non com-
          pete su altri assegni o indennita', spettanti  ai  titolari
          di  pensione  di  guerra,  diversi  da quelli espressamente
          indicati dallo stesso comma 1".