IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;
  Considerato che la Direzione  generale  del  debito  pubblico  cura
normalmente  operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi
rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto  1966,  n.  651,
nonche'  operazioni  di investimenti di capitali in titoli nominativi
per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto
di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di
apposite quote  di  nuovi  buoni,  al  fine  di  conseguire  maggiore
speditezza   nel   predetto   servizio,   rendendolo,  nel  contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione   di  buoni  del  Tesoro  poliennali  12%  -  17  gennaio
1992/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione
e' incrementabile per  le  suddette  operazioni  di  reimpiego  o  di
investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione
generale del debito pubblico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione  di  buoni del Tesoro poliennali 12% - 17
gennaio 1992/1999, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, al
prezzo fisso di emissione stabilito in  L.  94,95%,  da  destinare  a
sottoscrizioni in contanti.
  L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con
il   sistema   dell'asta   marginale   riferito  ad  un  "diritto  di
sottoscrizione".  Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta   la
maggiorazione  di  prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel
precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella  richiesta  di
essere  disposto  a  corrispondere  al  Tesoro  per l'assegnazione di
buoni.
  Le richieste che dovessero  risultare  accolte  sono  vincolanti  e
irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle rel-
ative operazioni.
  L'importo  indicato  nel  comma  primo  del  presente  articolo  e'
incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente  alle
operazioni  di  reimpiego  di  titoli  nominativi  rimborsabili  o di
investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per
il tramite della Direzione generale del debito pubblico.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%  pagabile  in  due
semestralita'  posticipate,  rispettivamente,  il  17 luglio ed il 17
gennaio di ogni anno di durata dei buoni stessi.