IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415; Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione e' incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in L. 94,95%, da destinare a sottoscrizioni in contanti. L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un "diritto di sottoscrizione". Il "diritto di sottoscrizione" rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle rel- ative operazioni. L'importo indicato nel comma primo del presente articolo e' incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12% pagabile in due semestralita' posticipate, rispettivamente, il 17 luglio ed il 17 gennaio di ogni anno di durata dei buoni stessi.