IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  24  luglio
1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382;
  Visto  il  decreto  interministeriale  del  9  gennaio 1988, n. 96,
emanato dal Ministro  delle  finanze  di  concerto  con  il  Ministro
dell'agricoltura  e  delle foreste, attuativo, per quanto concerne il
bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68
del  Consiglio  del  28  giugno  1968,  e  successive  modificazioni,
relativo alla tariffa doganale comune;
  Visto  in  particolare  l'art. 6 di detto decreto interministeriale
che prevede la fissazione da parte del Ministero  dell'agricoltura  e
delle  foreste  dei  requisiti  tecnici  e  delle  procedure  per  lo
svolgimento  dei  controlli  sul  bestiame   da   ammettere   tra   i
riproduttori di razza pura;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'agricoltura e delle foreste
dell'11 gennaio 1988, n. 97,  recante  norme  per  l'importazione  ed
esportazione  del  bestiame da riproduzione di razza pura nonche' del
materiale seminale ed ovuli fecondati  provenienti  dal  bestiame  da
riproduzione di razza pura;
  Visti  i decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del
5 agosto 1988, 14 gennaio 1989, 21 dicembre 1989, 20 settembre  1990,
20  dicembre  1990 e 25 gennaio 1991 con i quali sono state apportate
modificazioni ad  integrazioni  al  citato  decreto  ministeriale  n.
97/88;
  Visti  in  particolare  gli  allegati 2- bis e 2- ter relativi alle
norme transitorie;
  Considerata  la  necessita'  di  prorogare  ulteriormente  le  gia'
previste  norme transitorie per l'importazione dall'Austria, Svizzera
e Jugoslavia dei bovini delle  razze  Bruna,  Pezzata  Rossa,  Grigio
Alpina  e Pinzgau, al fine di salvaguardare i tradizionali scambi con
tali Paesi;
  Ritenuto quindi di dover integrare e  modificare  in  tal  senso  i
suddetti allegati al piu' volte citato decreto ministeriale n. 97/88;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nell'allegato  2- bis al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio
1988, recante: "Norme transitorie  per  l'importazione  dall'Austria,
Svizzera  e  Jugoslavia  dei  bovini da riproduzione di razza Bruna e
Pezzata Rossa" e' sostituito dal testo seguente:
"1. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI.
  Austria:
   In caso di illegibilita' di uno o piu' numeri  del  tatuaggio,  la
ripetizione del tatuaggio deve essere documentata ufficialmente.
2. VALUTAZIONE GENETICA DEL PADRE DEI SOGGETTI FEMMINILI.
  Per  la  razza  Pezzata  Rossa: fino a quando non verra' verificata
l'equivalenza dei metodi di valutazione genetica applicati nei  Paesi
terzi  con  quelli  applicati  in  Italia, e comunque non oltre il 1›
gennaio 1993, si considera "non negativo" l'indice genetico del padre
quando  tale indice abbia un valore da "O" a "+ n" per la qualita' di
latte.
3. MINIMI MORFOLOGICI DEL SOGGETTO E DEI GENITORI.
  Svizzera:
   fino al 1› gennaio 1993 saranno ammessi all'importazione  soggetti
femminili  di  razza  Bruna le cui valutazioni morfologiche, comprese
quelle delle madri, non siano inferiori a:
    P 3-2/3-2; P 3-2/2-3; P 2-3/2-3; P 2-3/3-2,
purche' il padre o il nonno paterno  degli  stessi  abbia  un  indice
genetico non inferiore a + 400 chilogrammi di latte.
4. CERTIFICATI GENEALOGICI E RELATIVE INDICAZIONI.
   a)   L'organizzazione   Schwezerisches   Fleckviezuchtverband   di
Zollikofen (Svizzera)  potra'  -  fino  al  1›  gennaio  1993  -  far
accompagnare  il  certificato  genealogico, scritto solo in parte con
sistema meccanografico, con estratto del libro genealogico, compilato
con sistema meccanografico, che confermi oltre  alla  identificazione
dell'animale,   i   dati   contenuti   sul   rispettivo   certificato
genealogico.
   b) Possono essere ammessi  all'importazione  fino  al  1›  gennaio
1993:
   soggetti i cui certificati genealogici riportano, per le nonne, la
lattazione  piu'  favorevole  e la media delle lattazioni anziche' la
prima, la seconda e la piu' favorevole delle lattazioni stesse;
   soggetti femminili le cui  madri  abbiano  almeno  una  lattazione
completa  dei  dati  relativi  alla qualita' di latte, percentuale di
sostanze grasse e di proteine, con i minimi previsti;
   soggetti femminili le cui nonne siano sfornite di rilevazioni rel-
ative alle sostanze proteiche del latte.
  Tutti i dati disponibili debbono in ogni caso essere riportati  sul
certificato genealogico".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il D.P.R. n. 616/1977, reca attuazione della delega di
          cui  all'art.  1  della  legge  22  luglio 1975, n. 382, in
          materia di trasferimento e di delega  di  funzioni  statali
          alle regioni a statuto ordinario.
             -   Il  D.M.  n.  96/1988,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  74
          del 29 marzo 1988, reca norme sull'"Importazione di animali
          riproduttori di razza pura in esenzione da dazio".
             -  Il  D.M.  n.  97/1988  e'  pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  74
          del 29 marzo 1988.
             -  Il  D.M.  5  agosto 1988, n. 360, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 22  agosto
          1988.
             -  Il  D.M. 14 gennaio 1989 e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 53 del 4 marzo 1989.
             - Il D.M. 21 dicembre 1989 e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1989.
             - Il D.M. 20 settembre 1990 e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 1990.
            -  Il  D.M. 20 dicembre 1990 e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990.
             - Il D.M. 25 gennaio 1991 e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 42 del 19 febbraio 1991.