IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto il decreto  29  novembre  1990  recante  direttive  circa  la
formulazione  di  statuti  omologhi  dei teatri stabili ad iniziativa
pubblica;
  Vista, in particolare, la norma transitoria  del  suddetto  decreto
del 29 novembre 1990, il quale fissa il termine per la ricostituzione
del  consiglio  di amministrazione degli enti od associazioni stabili
di produzione ad iniziativa pubblica, secondo i principi del  decreto
stesso, al 31 dicembre 1991;
  Visto  il  decreto 26 marzo 1991, recante modifiche ed integrazioni
al suddetto decreto del 29 novembre 1990;
  Visto, in particolare, l'art. 1 del suddetto decreto del  26  marzo
1991,  con  il  quale  il termine per l'adeguamento degli statuti dei
teatri stabili pubblici  alle  direttive  circa  la  formulazione  di
statuti omologhi, e' stato prorogato al 30 aprile 1991;
  Vista  la circolare 28 marzo 1991, n. 17, sugli interventi a favore
delle attivita' teatrali di prosa per la stagione 1991-92;
  Visto, in particolare, l'art.  7,  undicesimo  comma,  lettera  c),
della suddetta circolare 28 marzo 1991, n. 17, il quale indica tra le
condizioni  essenziali, per essere inclusi nell'elenco biennale degli
enti od associazioni di produzione, ad  iniziativa  pubblica,  l'aver
adottato ed applicato lo statuto di cui al citato decreto 29 novembre
1990;
  Considerato   che,  alla  data  odierna,  non  tutti  gli  enti  ed
associazioni stabili di produzione,  ad  iniziativa  pubblica,  hanno
provveduto  ad  adeguare  lo statuto alle direttive di cui sopra o ad
applicarlo;
  Ritenuta la necessita' di prorogare i termini suddetti;
                              Decreta:
  Gli enti  od  associazioni  stabili  di  produzione  ad  iniziativa
pubblica,  di  cui  all'art.  7 della circolare 28 marzo 1991, n. 17,
sono tenuti ad adeguare lo statuto ai principi di cui al  decreto  29
novembre  1990,  e  procedere  alla  ricostituzione  del consiglio di
amministrazione ed alla nomina  del  direttore,  secondo  i  principi
suddetti, entro il termine del 31 marzo 1992.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 28 dicembre 1991
                                                 Il Ministro: TOGNOLI