IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1989, n. 283; Visto, in particolare, l'art. 2- bis della citata legge n. 283/1989 relativo alla riduzione del carico dei nutrienti sversati a mare; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, concernente disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; Visto, in particolare, l'art. 9, comma 5, della predetta legge n. 253/1990 che proroga, limitatamente all'utilizzo degli stanziamenti per l'anno 1990, la procedura di cui al comma 5 del citato art. 2- bis della legge n. 283/1990; Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, concernente la programmazione triennale per la tutela dell'ambiente; Viste le deliberazioni del CIPE 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991, concernenti l'approvazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale, con le quali sono state ripartite per bacini idrografici le risorse finanziarie per l'anno 1990, previste dall'art. 2- bis della legge n. 283/1989; Considerato che l'importo delle risorse disponibili per l'anno 1990 di cui all'art. 2- bis della ripetuta legge n. 283 del 1990, ammonta complessivamente a 396 miliardi di lire, al netto di 4 miliardi utilizzati dall'art. 4 della legge n. 57 del 1990; Considerato che dal citato importo di lire 396 miliardi, la somma di lire 29,6 miliardi e' destinata all'elaborazione di piani e programmi da effettuarsi direttamente da parte del Ministero dell'ambiente, giusta la tabella 5, nota n. 9, pag. 40, della citata delibera CIPE 30 luglio 1991; Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 179666 del 29 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1991, registro n. 39, foglio n. 331, elenco n. 631, con il quale e' stata effettuata l'attribuzione del citato importo di lire 29,6 miliardi per l'elaborazione di piani e programmi all'apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente; Considerato pertanto che l'importo delle risorse da ripartire fra le regioni per l'anno 1990, di cui al ripetuto art. 2- bis della legge n. 283/1989, ammonta a complessivi 366,4 miliardi; Considerato che con ordinanza del 18 ottobre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 1991, e' stata assegnata alle regioni beneficiarie la somma di lire 317,84 miliardi e che rimane pertanto da assegnare per l'esercizio '90 la somma di lire 48,56 miliardi di cui lire 10 miliardi per la sperimentazione nel bacino dell'Aterno Pescara; Vista l'intesa di programma conclusa con la regione Abruzzo il 31 ottobre 1991 e l'intesa di programma integrativa stipulata con la regione Veneto il 16 dicembre 1991 con le quali sono stati individuati per le due regioni citate, gli ulteriori interventi che ricadono nei territori dei bacini nazionali del versante adriatico; Considerato che, giuste le intese programmatiche sopra indicate, sono state assegnate risorse per complessivi 48,55 miliardi; Sentita nella seduta del 17 settembre 1991 l'Autorita' per l'Adriatico; Avvalendosi dei poteri conferitigli in deroga ad ogni contraria norma; Ordina: 1. Sono ammessi al finanziamento, in attuazione dell'art. 2- bis, comma 5, della legge 4 agosto 1989, n. 283, e dell'art. 9, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253, e per un importo complessivo di lire 48,55 miliardi, i progetti riportati nell'allegato 1, per le somme accanto a ciascuno di essi indicate. 2. Al trasferimento dei fondi di cui alla presente ordinanza si provvede con i decreti previsti dalla sezione 5, cap. 4, paragrafo 4.1 del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione del 3 agosto 1990. La presente ordinanza, che e' immediatamente esecutiva, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 1991 Il Ministro: RUFFOLO