IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto  il  decreto-legge  13  giugno  1989, n. 227, convertito, con
modificazioni, in legge 4 agosto 1989, n. 283;
  Visto, in particolare, l'art. 2- bis della citata legge n. 283/1989
relativo alla riduzione del carico dei nutrienti sversati a mare;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990, n. 253, concernente disposizioni
integrative  alla  legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
  Visto,  in  particolare, l'art. 9, comma 5, della predetta legge n.
253/1990  che  proroga, limitatamente all'utilizzo degli stanziamenti
per  l'anno  1990,  la procedura di cui al comma 5 del citato art. 2-
bis della legge n. 283/1990;
  Vista   la   legge   28   agosto   1989,  n.  305,  concernente  la
programmazione triennale per la tutela dell'ambiente;
  Viste  le  deliberazioni  del  CIPE 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991,
concernenti  l'approvazione  del  programma  triennale 1989-91 per la
tutela  ambientale,  con  le  quali  sono  state ripartite per bacini
idrografici   le   risorse  finanziarie  per  l'anno  1990,  previste
dall'art. 2- bis della legge n. 283/1989;
  Considerato che l'importo delle risorse disponibili per l'anno 1990
di  cui all'art. 2- bis della ripetuta legge n. 283 del 1990, ammonta
complessivamente  a  396  miliardi  di  lire,  al netto di 4 miliardi
utilizzati dall'art. 4 della legge n. 57 del 1990;
  Considerato  che  dal citato importo di lire 396 miliardi, la somma
di  lire  29,6  miliardi  e'  destinata  all'elaborazione  di piani e
programmi   da   effettuarsi  direttamente  da  parte  del  Ministero
dell'ambiente,  giusta la tabella 5, nota n. 9, pag. 40, della citata
delibera CIPE 30 luglio 1991;
  Visto  il  decreto del Ministro del tesoro n. 179666 del 29 ottobre
1991,  registrato  alla Corte dei conti il 29 novembre 1991, registro
n. 39, foglio n. 331, elenco n. 631, con il quale e' stata effettuata
l'attribuzione   del   citato  importo  di  lire  29,6  miliardi  per
l'elaborazione   di  piani  e  programmi  all'apposito  capitolo  del
bilancio del Ministero dell'ambiente;
  Considerato  pertanto  che l'importo delle risorse da ripartire fra
le  regioni  per  l'anno  1990,  di cui al ripetuto art. 2- bis della
legge n. 283/1989, ammonta a complessivi 366,4 miliardi;
  Considerato che con ordinanza del 18 ottobre 1991, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 226 del 26 settembre 1991, e' stata assegnata
alle  regioni  beneficiarie  la  somma  di lire 317,84 miliardi e che
rimane  pertanto  da  assegnare  per l'esercizio '90 la somma di lire
48,56  miliardi  di  cui  lire 10 miliardi per la sperimentazione nel
bacino dell'Aterno Pescara;
  Vista  l'intesa  di programma conclusa con la regione Abruzzo il 31
ottobre  1991  e  l'intesa  di programma integrativa stipulata con la
regione   Veneto  il  16  dicembre  1991  con  le  quali  sono  stati
individuati  per  le due regioni citate, gli ulteriori interventi che
ricadono nei territori dei bacini nazionali del versante adriatico;
  Considerato  che,  giuste  le intese programmatiche sopra indicate,
sono state assegnate risorse per complessivi 48,55 miliardi;
  Sentita   nella  seduta  del  17  settembre  1991  l'Autorita'  per
l'Adriatico;
  Avvalendosi  dei  poteri  conferitigli  in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Ordina:
  1.  Sono  ammessi al finanziamento, in attuazione dell'art. 2- bis,
comma  5,  della legge 4 agosto 1989, n. 283, e dell'art. 9, comma 5,
della  legge  7  agosto 1990, n. 253, e per un importo complessivo di
lire  48,55  miliardi,  i  progetti riportati nell'allegato 1, per le
somme accanto a ciascuno di essi indicate.
  2.  Al  trasferimento  dei  fondi di cui alla presente ordinanza si
provvede  con  i  decreti previsti dalla sezione 5, cap. 4, paragrafo
4.1  del  programma  triennale  1989-91  per  la  tutela  ambientale,
approvato   dal  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica con deliberazione del 3 agosto 1990.
  La  presente  ordinanza,  che  e'  immediatamente  esecutiva, sara'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 dicembre 1991
                                                 Il Ministro: RUFFOLO