IL MINISTRO
                      PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Vista la legge 12 giugno  1990,  n.  146,  ed  in  particolare  gli
articoli 1, 4, 8 e 9;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio
1991  contenente  la  delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la  funzione  pubblica
e,  in particolare, la delega ad esercitare le funzioni attribuite al
Presidente del Consiglio dei Ministri dagli  articoli  8  e  9  della
legge  12  giugno  1990,  n.  146,  per i casi di conflitto di lavoro
riguardanti  i  dipendenti  pubblici  dei  comparti  individuati  con
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
  Vista  la  nota del 30 novembre 1991 con la quale le organizzazioni
sindacali FP/CGIL,  FIT/CISL  e  UIL/Trasporti  hanno  comunicato  la
proclamazione  dello  sciopero nazionale del personale dell'Aviazione
civile del Ministero dei trasporti (Civilavia) dalle ore 8  alle  ore
14 del giorno 17 gennaio 1992;
  Visti  i  telefax  n. 015521/UG del 18 novembre 1991 e n. 016109/UG
del 28 novembre 1991, con  i  quali  il  Ministro  dei  trasporti  ha
chiesto  l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 12
giugno 1990, n. 146 nella considerazione  che  per  gli  scioperi  in
parola  -  nonostante  le organizzazioni sindacali promotrici abbiano
fornito assicurazioni circa alcuni servizi essenziali da garantire in
occasione dei predetti scioperi - continui  a  permanere  un  fondato
pericolo  di  pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona
costituzionalmente  garantiti,  in   quanto   i   predetti   scioperi
potrebbero determinare, come verificatosi in occasione del precedente
analogo  sciopero del 29 ottobre 1991, l'inagibilita' degli aeroporti
dell'intero  territorio  nazionale   con   gravissime   ripercussioni
sull'intero  traffico  aereo  nazionale ed internazionale e possibili
conseguenze per l'ordine e la sicurezza pubblica;
  Viste le deliberazioni del 23 ottobre 1991 e del  7  novembre  1991
della   commissione   di   garanzia   contenenti  la  "proposta"  per
l'individuazione delle prestazioni indispensabili  da  assicurare  da
parte   delle  diverse  amministrazioni  ed  aziende  che  concorrono
all'erogazione  del  servizio  del  traffico  aereo  per  il   giusto
contemperamento   dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  con  il
godimento del diritto della liberta' di circolazione;
  Tenuto conto che nell'incontro tenutosi il 20 novembre 1991  presso
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica  le  organizzazioni  sindacali  promotrici   degli
scioperi in questione hanno confermato le proclamazioni di sciopero e
le  relative  modalita'  di  effettuazione sia per lo sciopero del 23
novembre 1991 che per quello del 3 dicembre  1991  (quest'ultimo  poi
sospeso  e rinviato al 17 gennaio 1992), nonostante la proposta della
commissione  di  garanzia  in  precedenza   richiamata,   portata   a
conoscenza delle citate organizzazioni sindacali;
  Atteso che, nonostante che ai promotori delle azioni di sciopero in
precedenza  menzionate  siano  stati  ritualmente  rivolti,  ai sensi
dell'art.  8  della  legge  n.  146/1990,  inviti  a  desistere   dai
comportamenti determinanti la indicata situazione di pericolo sia per
le  precedenti  citate  proclamazioni di sciopero che per lo sciopero
del 17 gennaio 1992, non e' cessata l'agitazione e, conseguentemente,
permane la situazione di pericolo anzidetta  anche  per  lo  sciopero
proclamato dalle ore 8 alle ore 14 del giorno 17 gennaio 1992;
  Visto  l'ulteriore  telefax n. 000402/US del 13 gennaio 1992 con il
quale il  Ministro  dei  trasporti,  per  le  stesse  motivazioni  in
precedenza  riportate,  ha chiesto l'emanazione dell'ordinanza di cui
all'art. 8 della legge n. 146/1990  anche  per  lo  sciopero  del  17
gennaio   1992,   dalle   ore   8   alle  ore  14,  proclamato  dalle
organizzazioni sindacali FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Trasporti;
  Atteso che, nonostante che ai promotori dell'azione di sciopero del
17 gennaio 1992 siano stati ritualmente rivolti, ai sensi del  citato
art.  8  della  legge  n.  146/1990, ulteriori inviti a desistere dai
comportamenti determinati anche per lo sciopero del 17  gennaio  1992
la  indicata  situazione  di pericolo, non e' cessata l'agitazione e,
conseguentemente, permane la situazione di pericolo anzidetta;
  Considerata la necessita' di assicurare la  salvaguardia  di  altri
diritti  costituzionalmente  tutelati  nonche' dell'ordine pubblico e
della  sicurezza   della   persona,   che   resterebbero   gravemente
pregiudicati  dall'attuazione della azione di sciopero proclamata per
il giorno 17 gennaio 1992 dalle ore 8  alle  ore  14  a  causa  delle
modalita'  della  citata  astensione  dal  lavoro come indicate dalle
organizzazioni sindacali promotrici, cosi' sbilanciandosi  in  misura
rilevante  ed  irreparabile  il  necessario equilibrio tra i predetti
diritti e gli interessi  di  categoria  espressi  nell'esercizio  del
diritto di sciopero con le agitazioni sindacali in atto;
  Vista  la  propria ordinanza del 20 novembre 1991, con la quale, in
occasione dello sciopero dalle ore 14 alle ore  20  del  23  novembre
1991  proclamato  dalle  organizzazioni sindacali FP/CGIL, FIT/CISL e
UIL/Trasporti, sono state emanate le misure  intese  a  garantire  il
regolare  svolgimento  delle  prestazioni indispensabili da parte del
personale dipendente dal Ministro dei trasporti - Direzione  generale
dell'aviazione civile;
  Attesa  altresi',  l'urgenza  di provvedere che impedisce ulteriori
tentativi   di   conciliazione   del   conflitto   insorto   con   le
organizzazioni  dei  lavoratori  che  hanno  promosso  le  azioni  di
sciopero;
  Ritenuto che l'erogazione delle prestazioni  indispensabili,  cosi'
come   individuate  dalla  commissione  di  garanzia  nella  indicata
"proposta" formulata con le richiamate deliberazioni del  23  ottobre
1991  e  del  7  novembre 1991, risulta - anche in relazione a quanto
verificatosi in occasione della precedente giornata di  sciopero  del
23  novembre 1991, dalle ore 14 alle ore 20 - adeguata ad assicurare,
anche per  lo  sciopero  proclamato  dalle  organizzazioni  sindacali
FP/CGIL,  FIT/CISL  e  UIL/Trasporti  per  il giorno 17 gennaio 1992,
dalle ore 8 alle ore 14, per il personale di Civilavia, un livello di
funzionamento del servizio del trasporto aereo, tale da rimuovere  il
fondato  pericolo del pregiudizio grave ed imminente agli specificati
diritti della persona costituzionalmente tutelati e, contestualmente,
a consentire il giusto contemperamento dell'esercizio del diritto  di
sciopero, anch'esso costituzionalmente tutelato, con il godimento dei
diritti della persona;
                               Ordina:
                               Art. 1.
               Adempimenti del Ministro dei trasporti
  1.  Il  Ministro dei trasporti per il giorno 17 gennaio 1992, dalle
ore 8 alle ore 14 - periodo temporale interessato dal citato sciopero
del  personale  della  Direzione   generale   dell'aviazione   civile
(Civilavia)    del   Ministero   dei   trasporti   proclamato   dalle
organizzazioni sindacali di settore FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Trasporti
- e'  tenuto  a  predisporre  le  misure  necessarie  affinche',  con
appositi  contingenti  per  i  turni  lavorativi  di  detto personale
operante nei posti di lavoro  interessati  dal  menzionato  sciopero,
siano   erogate   le   sottoelencate  prestazioni  individuate  nelle
deliberazioni riportate nel preambolo della commissione  di  garanzia
di  cui all'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e considerate
indispensabili per garantire l'adeguato livello di funzionamento  del
servizio  del  trasporto  aereo  atto a rimuovere lo stato di fondato
pericolo del pregiudizio grave ed imminente ai diritti della  persona
costituzionalmente   tutelati   nonche'   ad   assicurare  il  giusto
contemperamento  dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  con   il
godimento dei diritti della persona:
    a) il regolare svolgimento della totalita' dei voli di Stato, sia
nazionali   che   esteri,  qualificati  come  tali  dalle  competenti
autorita' istituzionali;
    b) il regolare svolgimento della totalita' dei voli militari, sia
nazionali  che  esteri,  compresi  quelli  dei  Corpi   militari   ed
assimilabili;
    c) il regolare svolgimento della totalita' dei voli di emergenza,
intesi  come  voli che si svolgono in particolari condizioni di grave
necessita'  nonche'  della  totalita'  dei   voli   radiomisure   per
interventi straordinari in funzione della esigenza di sicurezza della
navigazione aerea;
    d)  il  regolare  svolgimento  della totalita' dei voli sanitari,
umanitari e di soccorso;
    e) il regolare svolgimento della totalita' dei voli da e  per  le
isole  programmati  nelle  fasce orarie piu' frequentate dall'utenza,
che sono comprese tra le ore 8 e le ore  11  del  giorno  17  gennaio
1992,  garantendo  comunque  in  ogni  scalo che lo prevede almeno un
collegamento giornaliero di andata e ritorno;
    f) il regolare svolgimento dei voli nazionali di andata e ritorno
lungo l'asse Nord/Sud/Nord nella misura del 50%  almeno  dei  normali
collegamenti   sulla   linea  Nord/Sud/Nord  di  ciascuna  delle  sei
principali direttrici valutate secondo il  volume  del  traffico  con
particolare riferimento ai voli sulla direttrice Roma-Milano-Roma per
i  quali  deve essere assicurato il regolare svolgimento di almeno il
30% dei normali collegamenti  programmati  nelle  fasce  orarie  piu'
frequentate  dall'utenza,  ricomprese  nelle  ore  interessate  dello
sciopero in questione;
    g) il regolare svolgimento dei voli internazionali  di  andata  e
ritorno nella misura di almeno il 50% del totale dei voli programmati
nelle  ore  interessate  dallo  sciopero del 17 gennaio 1992 lungo le
direttrici che collegano  Roma  e  Milano  con  Parigi,  Bruxelles  e
Francoforte,  con opzione comunque per quelli programmati nelle fasce
orarie  piu'  frequentate  dall'utenza,  ove  ricomprese  nelle   ore
interessate dalla predetta agitazione sindacale;
    h) il regolare svolgimento di un volo intercontinentale di andata
e ritorno per e da America del Nord, America del Sud, Asia, Africa ed
Australia nonche' il regolare sorvolo ed atterraggio degli aeromobili
decollati  oltreoceano  che,  per  effetto  della lunghezza del volo,
siano partiti entro le ore 23,59 del giorno 16 gennaio 1992;
    i) il regolare svolgimento  dei  voli  degli  aeromobili  "cargo"
nazionali  ed  esteri che trasportino merci deperibili, animali vivi,
generi di prima  necessita',  medicinali,  merci  necessarie  per  il
rifornimento  delle  popolazioni  e per la continuita' dell'attivita'
produttiva relativamente alle prestazioni indispensabili;
    l) il regolare svolgimento dei voli in corso dalle ore 8  del  17
gennaio  1992  -  momento di inizio della agitazione sindacale -, nel
caso in cui si tratti di voli nazionali ed internazionali con stimato
di arrivo all'aeroporto di destinazione, ovvero al  punto  di  uscita
dallo  spazio  aereo interessato dal predetto sciopero del 17 gennaio
1992, non oltre 30 minuti dall'inizio dello stesso.
  2. Ai fini di cui al comma 1,  il  Ministro  dei  trasporti  vigila
sull'applicazione   delle   disposizioni   contenute  nella  presente
ordinanza.