A   tutte    le    amministrazioni
                                  comunali e provinciali
                                  A tutte le comunita' montane
                                  A tutti i consorzi di enti locali
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Al   Ministero   per   gli   affari
                                  regionali     ed     i     problemi
                                  istituzionali
                                  Alla Corte dei conti:
                                    Ufficio controllo atti  Ministero
                                  dell'interno
                                    Sezione enti locali
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Direzione generale finanza locale
                                  Al   Ministero   del    tesoro    -
                                  Ragioneria  generale  dello Stato -
                                  I.G.B.
                                  Al   Ministero   del    tesoro    -
                                  Ragioneria  generale  dello Stato -
                                  I.G.O.P.
                                  Al Ministero del bilancio  e  della
                                  programmazione economica
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Agli  uffici regionali di riscontro
                                  amministrativo    del     Ministero
                                  dell'interno  presso  le prefetture
                                  dei capoluoghi di regione
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'Amministrazione dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
  L'art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  ha  stabilito  che  ai
comuni   spettano   tutte   le  funzioni  amministrative  riguardanti
popolazione e  territorio,  tra  l'altro,  nel  settore  dei  servizi
sociali.
  La  disposizione  ha  dato  adito  ad un'interpretazione secondo la
quale alle province  sarebbe  inibita  ogni  funzione  gestionale  in
materia,  per  mancanza  della  titolarieta'  necessaria.  Se  ne  fa
scaturire la conseguenza di dover  trasferire  il  servizio  al  piu'
presto  possibile  ai  comuni.  Vi  sono  interessati l'assistenza ai
ciechi ed ai sordomuti non permanentemente inabili  (posta  a  carico
delle  province  con l'art. 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.
2839), l'assistenza agli infanti illegittimi o abbandonati  (posta  a
carico  delle  province con la legge 8 maggio 1927, n. 798) ed infine
l'assistenza ai minori in stato  di  bisogno  (in  conseguenza  della
legge 29 dicembre 1975, n.  698).
  Tale  linea interpretativa non ha mancato di suscitare la piu' viva
apprensione nelle categorie in  atto  assistite  e  nei  comuni,  ora
sprovvisti di risorse sufficienti da poter dedicare alla bisogna.
  Invero,   da   un'attento  esame  della  normativa  innovativamente
introdotta dalla legge n. 142 del 1990 non sembra  affatto  di  poter
condividere  acriticamente  l'orientamento esegetico surriferito. E',
infatti,  da  considerare  che  in  aggiunta  all'attribuzione  della
competenza  al  comune  il  richiamato art. 9 (comma 2) soggiunge che
esso "per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati,
attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni
e con la provincia". E' agevole intravvedere nella  previsione  anche
la gestione coordinata ed associata.
  Maggiore  chiarezza  si  puo'  trarre  se  questa  norma  si  legge
coordinatamente all'altra, pressoche' speculare, dell'art. 14,  comma
2,  per  la quale la provincia "promuove e coordina attivita' nonche'
realizza opere di rilevante interesse provinciale"  in  vari  settori
tra cui quello sociale.
  Dal  coacervo  delle  disposizioni  richiamate  non  sembra affatto
potersi ricavare l'inibizione per  le  province  di  qualsiasi  forma
gestionale in materia.
  Dal   punto  di  vista  organizzativo,  appare  di  tutta  evidenza
l'esigenza di assicurare la regolare somministrazione dell'assistenza
alle categorie interessate, ma proprio per questo motivo non si  vede
di facile soluzione ne' il trapasso immediato ai comuni delle risorse
finanziarie destinate ai trasferimenti alle persone, ne' il passaggio
da  ente ad ente dei dipendenti preposti all'insegnamento di supporto
nelle scuole, ne' infine lo smembramento di strutture  specialistiche
per  il  recupero  dei  minorati. E' pur vero che i servizi di cui si
discute sono finanziati alle province con  trasferimenti  erariali  e
che  in  mancanza  di ulteriori appositi finanziamenti nella legge n.
142 essi costituiscono lo stock consolidato di risorse  da  destinare
allo  scopo.  E' anche vero che uno spostamento di tali risorse dalle
province ai comuni non presenta di principio problemi  organizzativi.
I  problemi  sorgono  e  non appaiono superabili allorche' si debbono
identificare sistemi di riparto delle risorse tra i comuni.  Difatti,
il  riparto  tra  i soli comuni nei quali risiedono gli assistiti non
puo' tener conto dei trasferimenti e  della  cessazione  del  diritto
all'assistenza,  cosi'  come  il  riparto tra tutti i potenziali enti
beneficiari non assicura il finanziamento attuale.
  Per evitare ogni imbarazzo al momento, questo  Ministero,  d'intesa
con  l'ANCI  e  l'UPI, e' venuto nella determinazione di inserire nel
decreto-legge relativo ai provvedimenti  di  finanza  locale  per  il
1992,  di  prossima  emanazione, apposita norma che preveda un regime
transitorio almeno per tutto il 1992  e  comunque  anche  oltre  fino
all'emanazione  delle  leggi  regionali  che dovranno disciplinare il
settore. Nel periodo transitorio le province  dovranno  promuovere  e
coordinare  i servizi a norma dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, garantendone l'espletamento  in  base  a  convenzioni  con  i
comuni  e destinando al settore, comunque, risorse finanziarie almeno
pari a  quelle  utilizzate  nel  1990,  con  l'incremento  dei  tassi
inflattivi riconosciuti sui trasferimenti.
  Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli enti locali.
                                                  Il Ministro: SCOTTI